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Provvedimento del 22 dicembre 2016 [5986953]

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[doc. web n. 5986953]

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 553 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 19 settembre 2016 da XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Bauro e Grazia Saija, nei confronti di Edizioni Si24 S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on line disponibile sul sito www.si24.it, con il quale il ricorrente – ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") – ha chiesto:

in via principale, la rimozione, dal sito citato, di un articolo pubblicato in data 5 febbraio 2015, nonché l´adozione delle misure tecniche idonee a rendere il medesimo inaccessibile dai motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

in subordine, l´aggiornamento dei dati personali che lo riguardano ivi contenuti, avendo riguardo all´evoluzione successiva della vicenda giudiziaria in senso a lui favorevole;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha evidenziato, in particolare, il pregiudizio derivantegli dalla disponibilità in rete di un articolo relativo ad una vicenda giudiziaria in cui egli è stato coinvolto e in merito alla quale è stata pronunciata nei suoi riguardi, in data 5 febbraio 2015, una sentenza di condanna in primo grado successivamente riformata in appello con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto e con la contestuale revoca delle corrispondenti statuizioni civili;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 27 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 19 ottobre 2016, nonché c) la nota del 17 novembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

CONSIDERATO che l´Ufficio, essendo stata restituita al mittente la raccomandata A/R con la quale sono stati inoltrati al titolare del trattamento copia del ricorso e dell´invito a fornire riscontro, ha provveduto ad eseguire una visura presso la competente Camera di Commercio attraverso la quale sono state individuate, in connessione con il sito indicato in premessa, due diverse società – ovvero SI24 S.r.l. ed Edizioni SI24 S.r.l., la prima delle quali risulta essere in liquidazione – reperendo così i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata successivamente utilizzati al fine di trasmettere nuovamente ad entrambe, in data 8 novembre 2016, gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, con nota del 14 novembre 2016 SI24 S.r.l. ha comunicato all´Autorità di aver ceduto, con atto notarile dell´aprile 2015, alla Edizioni SI24 S.r.l. "il ramo d´azienda, con tutte le attività e passività correnti, relative al sito www.si24.it, alla testata giornalistica SI24 ed all´archivio stampa", precisando che la società cessionaria costituisce pertanto l´unico soggetto legittimato passivamente nel presente procedimento;

VISTA la nota del 29 novembre 2016 con la quale il Garante – decorso il termine assegnato ad Edizioni SI24 S.r.l. per fornire riscontro all´invito precedentemente trasmesso – ha inoltrato, tramite posta elettronica certificata, un´ulteriore richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice che risulta essere stata consegnata in pari data presso la casella di destinazione;

PRESO ATTO che il soggetto individuato quale titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro al Garante e che pertanto si provvederà ad adottare, nei confronti del medesimo, un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell´art. 164 del Codice;

PRESO ATTO, altresì, che da verifiche effettuate dall´Ufficio, e confermate anche dal ricorrente con comunicazione del 12 dicembre 2016, risulta che l´articolo oggetto del ricorso sia stato rimosso dal sito della società editrice;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Edizioni SI24 S.r.l. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´avvenuta rimozione dell´articolo contestato, pur in assenza di un riscontro formale trasmesso nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia