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Provvedimento del 22 dicembre 2016 [6017697]

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[doc. web n. 6017697]

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 550 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 11 agosto 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Maria Greco, nei confronti di Mediaset S.p.A. con il quale l´interessata, non ritenendosi soddisfatta del riscontro ottenuto in sede di interpello avanzato ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha manifestato la propria opposizione alla divulgazione dei dati contenuti all´interno di un filmato che sarebbe stato girato da alcuni inviati del programma televisivo "Le Iene" ed ha chiesto al Garante di vietarne la messa in onda;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, lamentato l´illiceità della raccolta dei dati in questione rappresentando che:

il filmato sarebbe stato realizzato nei pressi della sua abitazione in data 15 giugno 2016 intorno alle ore 12, dopo essere stata fatta accomodare dal fratello minore, KW, nella propria auto al cui interno si trovano tre persone, le quali, presentandosi come amici di suo fratello, "le sottoponevano una serie di domande dal contenuto altamente personale in quanto attinenti alla sua sfera familiare";

"ignara della reale identità dei soggetti incontrati e confidando nel fatto che questi fossero realmente amici" del fratello, in buona fede rivelava una serie di informazioni molto delicate riguardanti in particolare il fratello KW il quale "da circa un anno (…) aveva palesato alla famiglia d´origine la sua omosessualità", soffermandosi sul "clima famigliare che si respirava a cagione di questo cambio di personalità";

inoltre, la stessa veniva indotta, con l´inganno, a parlare delle questioni più intime quali la sua fede cristiana ed i problemi di salute dei suoi figli;

solo dopo aver ottenuto tutte le informazioni di loro interesse, i sedicenti amici del fratello le comunicavano la loro vera identità svelando di essere inviati del programma "Le Iene" e gettandola così nel più totale sconforto;

nel caso di specie, sarebbe stata posta in essere una raccolta illecita di dati personali, avendo i tre inviati acquisito, senza il consenso dell´interessata, una serie di informazioni estremamente delicate attinenti alla propria situazione familiare ed alla salute del proprio figlio, al solo scopo di trarre vantaggio dall´eventuale messa in onda del servizio così realizzato;

sarebbero state pertanto violate le norme del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica che prevede il dovere del giornalista di rivelare la propria identità e lo scopo della raccolta, evitando artifizi e pressioni indebite;

la divulgazione del predetto servizio sarebbe fonte di pregiudizio per la riservatezza e la sfera più intima della ricorrente e della propria famiglia;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato Mediaset SpA a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 14 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 settembre 2016 con la quale la resistente ha, in particolare, rappresentato che:

di non avere – alla data della citata nota – " (…) alcuna diretta conoscenza dei fatti contestati né è in possesso dei relativi contenuti audio/video, in considerazione del fatto che Le Iene non hanno ancora predisposto alcuno dei servizi che saranno diffusi nel corso della prossima edizione del programma";

"le attività trattamentali effettuate da Le Iene sono realizzate in assoluta autonomia e senza alcun controllo preliminare da parte di RTI, non essendo gli autori de Le Iene né i singoli inviati suoi dipendenti, bensì lavoratori autonomi non legati alla società da alcun vincolo di subordinazione" i quali agiscono come "titolari autonomi in relazione ai dati dai medesimi raccolti";

"RTI diviene titolare dei dati solo al momento del trasferimento dei medesimi alla produzione che, effettuata l´attività di filtro e di controllo sui contenuti, ne dispone la pubblica divulgazione attraverso lo strumento televisivo";

il contestato filmato non è "al momento nella disponibilità della società che -ove il servizio dovesse essere realizzato- procederà ad un´attenta analisi del suo contenuto, prima di eventualmente diffonderlo";

VISTA la nota del 30 settembre 2016 con la quale la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ottenuto esprimendo le proprie perplessità circa l´asserito mancato controllo da parte della resistente in ordine alle attività trattamentali effettuate dagli autori ed inviati del programma "Le Iene";

VISTE la nota del 21 novembre 2016 e del 15 dicembre 2016 con le quali la resistente ha successivamente sostenuto che:

le riprese in questione "non sono pervenute alla redazione del programma Le Iene e che, dunque, RTI non ha posto in essere alcun atto di natura trattamentale";

da contatti avuti con gli inviati del programma "Le Iene", ha potuto accertare che "il servizio predisposto per la successiva, eventuale messa in onda" non risulta ancora ultimato, essendo ancora in fase di montaggio;

"la società -ove la redazione e l´autore del servizio decidessero di optare per il suo inserimento all´interno del programma – procederà ad una preventiva ed attenta analisi del contenuto, allo scopo di garantire l´assoluto rispetto del codice della privacy e delle altre norme ordinamentali";

CONSIDERATO che, ai sensi del Codice, i dati personali devono essere trattati nel rispetto del principio di proporzionalità e, nel caso dei dati sensibili di cui all´art. 4, comma 1, lett. d), del Codice medesimo, in base al principio di stretta indispensabilità (artt. 11 e 22); considerato altresì che il citato Codice di deontologia e buona condotta impone al giornalista di garantire il diritto all´informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell´essenzialità dell´informazione, astenendosi in particolare dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile (artt. 5 e 11 del Codice);

RITENUTO, atteso che la società ha dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non essere titolare del trattamento ex art. 4, comma 1, lett. f), del Codice, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. c), del Codice, l´inammissibilità del ricorso, pur riservandosi di avviare un autonomo procedimento nei confronti di "Le Iene" al fine di verificare la liceità del trattamento effettuato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice nei confronti di Mediaset S.p.A..

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6017697
Data
22/12/16

Tipologie

Decisione su ricorso