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Parere su una istanza di accesso civico - 20 febbraio 2017 [6085223]

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[doc. web n. 6085223]

Parere su una istanza di accesso civico - 20 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 72 del 20 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´articolo 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un´istanza di accesso civico adottato dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha rappresentato al Garante che la richiesta di accesso civico era volta a ottenere «l´ostensione [da parte del Dipartimento della Funzione pubblica]: "1) della registrazione di protocollo, effettuata ai sensi dell´art. 53, del D.P.R. n. 445, del 2000, con numero 771, in data 8 aprile 2015; 2) del registro giornaliero di protocollo, costituito dall´elenco delle informazioni inserite con l´operazione di registrazione di protocollo nello stesso giorno 8 aprile 2015, tra cui effettivamente risultino le informazioni memorizzate alla suddetta registrazione di protocollo n. 771"».

Lo stesso ha evidenziato che il Dipartimento della funzione pubblica «ha opposto diniego all´ostensione delle informazioni richieste dall´istante motivando che la suddetta registrazione "è stata effettuata su un registro cartaceo ad uso del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della sua Segreteria particolare e, pertanto, non è possibile fornire i dati richiesti, riconducibili a un sistema di protocollo informatico» e che il medesimo Dipartimento ha precisato in una nota inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che «si ritiene di non dover adempiere alla richiesta ivi contenuta, in quanto le funzioni di protocollo si considerano assolte dall´invio all´istante del documento prot. 771 del giorno 8 aprile 2015 e dalla pubblicazione del documento sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti – Provvedimenti di Organi di indirizzo politico" e inoltre, che "il protocollo di cui alla richiesta in oggetto, invece, è quello riservato ad uso della Segreteria particolare del Ministro"».

Pertanto, è stato chiesto un parere al Garante «relativamente alla possibilità di ricondurre il protocollo riservato ad uso della Segreteria particolare del Ministro a fattispecie tutelate da diritto alla riservatezza».

OSSERVA

Il d. lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico a dati e documenti, prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima disciplina stabilisce che l´accesso civico «è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l´accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all´articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990» (art. 5-bis, comma 3) e che l´accesso civico possa essere negato in presenza di limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati indicati nei commi 1 e 2 dell´art. 5-bis.

La definizione dei predetti limiti ed esclusioni è demandata all´«Autorità nazionale anticorruzione, [che] d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013). In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666. Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).

Fermo restando quanto precisato nelle predette Linee guida con riferimento all´ambito soggettivo di applicazione dell´accesso civico, nel caso di specie occorre anche considerare che l´art. 49, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, intitolato «Norme transitorie e finali», sancisce che «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione».

Per i profili di competenza di questa Autorità, si rappresenta che l´accesso civico può essere, fra l´altro, rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).

Al riguardo, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

In tale quadro, con riferimento al procedimento relativo all´accesso civico, il Garante deve essere sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame solo laddove l´accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

Dagli atti, però, risulta che il Dipartimento della funzione pubblica ha negato l´ostensione delle informazioni richieste dall´istante per motivi diversi da quelli indicati nell´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, per i quali è previsto l´obbligo di chiedere il parere formale al Garante; non si ritiene, pertanto, che l´Autorità possa pronunciarsi in relazione al diniego opposto all´istante.

Quanto, poi, alla richiesta di esprimersi in ordine «alla possibilità di ricondurre il protocollo riservato ad uso della Segreteria particolare del Ministro a fattispecie tutelate da diritto alla riservatezza», richiesta che esula dal perimetro dei pareri resi dall´Autorità ai sensi dell´art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, dalla documentazione inviata non si desume effettivamente se, nel caso specifico, la documentazione oggetto della richiesta di accesso civico contenga o meno «dati personali».

In ogni caso, ai sensi della normativa vigente, si fa presente in linea generale che, laddove la documentazione oggetto dell´istanza di accesso civico contenga «dati personali», l´ente destinatario dell´istanza deve valutare – previa in ogni caso comunicazione al soggetto controinteressato ai sensi dell´art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 e considerando peraltro che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7» (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) – se l´accesso civico debba essere rifiutato «per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5-bis, comma 1, lett. a)), seguendo, a tal fine, le indicazioni già fornite nelle Linee guida dell´ANAC, adottate d´intesa con il Garante, al cui contenuto, pertanto, si rinvia integralmente (cfr., in particolare, il par. 8 intitolato «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali»).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 20 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia