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Provvedimento del 9 febbraio 2017 [6126237]

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[doc. web n. 6126237]

Provvedimento del 9 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 52 del 9 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 novembre 2016 nei confronti di Michele Schinella (quale titolare del blog www.micheleschinella.it) da XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Caristi e Andrea Pruiti Ciarello con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la deindicizzazione di due articoli inerenti una vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto nel 2014 attraverso l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le proprie generalità ivi contenute siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al predetto sito Internet;

- il pagamento in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO che, al riguardo, l´interessato ha sostenuto che l´interesse pubblico all´informazione sarebbe ad oggi XY meno in considerazione: a) del periodo di tempo trascorso (due anni) dalla pubblicazione delle notizie; b) dell´esito del procedimento conclusosi con sentenza di non luogo a procedere emessa nel medesimo anno 2014;

CONSIDERATO, inoltre, che il ricorrente ha lamentato il fatto che il titolare del trattamento, nonostante la mancanza di una richiesta in tal senso nell´interpello preventivo, avrebbe invece provveduto all´aggiornamento delle notizie riportate in uno degli articoli attraverso il riferimento all´esito processuale della vicenda, evento questo che, sebbene favorevole, risultava anch´esso ormai datato -essendo intervenuto nel 2014- ma non aderendo alla richiesta deindicizzazione dell´articolo modificato che veniva reso ulteriormente accessibile;

VISTA la nota del 2 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché del 3 gennaio 2017 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 21 dicembre 2016 con la quale il resistente ha sostenuto che:

- i due articoli pubblicati sul proprio blog si riferiscono alla vicenda giudiziaria che ha visto il ricorrente, imprenditore molto conosciuto nella provincia di XX, imputato di truffa aggravata a danno di alcuni imprenditori che si erano rivolti a lui perché procurasse loro i finanziamenti necessari per costruire degli impianti fotovoltaici;

- tali fatti, compiuti con artifizi e raggiri sono stati commessi a danno di altri imprenditori mentre il ricorrente era sindaco di YY, in spregio degli obblighi di "gestione oculata e virtuosa della cosa pubblica" che una tale carica pubblica impone;

- la sentenza di non luogo a procedere per l´intervenuta remissione di querela sarebbe stata emessa dal Giudice del Tribunale di XX "sulla base di un´acrobazia giuridica", il quale, escludendo l´aggravante contestata dal P.M., avrebbe trasformato un reato perseguibile d´ufficio in un reato a querela di parte;

- dopo la pubblicazione del primo articolo inerente tale vicenda il resistente è stato denunciato per diffamazione dal ricorrente presso la Procura di XX ed a seguito di ciò il blog di informazione www.micheleschinella.it è stato oscurato per essere, dopo pochi giorni, dissequestrato, non avendo il Giudice per le indagini preliminari convalidato il sequestro preventivo;

- il procedimento penale per diffamazione a carico del resistente è stato archiviato mentre sulla vicenda dell´oscuramento del blog è intervenuto l´Ordine dei giornalisti di XX che ha espresso solidarietà al giornalista stigmatizzando la misura perché lesiva della libertà di stampa e chiedendo al contempo spiegazioni al Procuratore di XX;

- alla vicenda del sequestro del blog viene dato ampio risalto nel secondo degli articoli contestati, apparso inizialmente sulla testata online www.... e riportato integralmente sul blog con la relativa citazione della fonte giornalistica;

- sono trascorsi solo due anni da quando le notizie sono state pubblicate e dalla conclusione del processo e tuttavia il ricorrente continua a ricoprire il ruolo di sindaco e soprattutto a svolgere l´attività di imprenditore quale produttore di sistemi per la riqualificazione energetica di vecchi veicoli a benzina;

- la veridicità dei fatti riportati negli articoli in questione non è mai stata contestata dal ricorrente rispetto al cui contenuto quest´ultimo non ha mai esercitato il diritto di rettifica nonostante la disponibilità manifestata dal resistente in tal senso;

- la gravità dei fatti commessi, il ruolo pubblico ricoperto all´atto della commissione dei reati e tutt´oggi ricoperto, nonché la primaria attività di imprenditore attualmente svolta dal ricorrente giustificano l´attualità dell´interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie, come stabilito dallo stesso Garante in altre pronunce facendo proprie le Linee Guida del Gruppo "Articolo 29;

VISTE le controdeduzioni trasmesse il 14 gennaio 2016 con le quali il ricorrente ha sostenuto che:

- la vicenda giudiziaria che ha interessato il ricorrente riguardava la sua attività economica privata e non la carica di sindaco di YY;

- i fatti ascritti al ricorrente non presenterebbero particolari profili di gravità tali da destare allarme sociale e sarebbero "di scarsissimo interesse pubblico" avendo riguardato un´ipotesi di c.d. "truffa contrattuale" fattispecie alle soglie dell´illecito civile, "prova ne sia che, una volta regolato l´aspetto economico, il denunziante abbia rimesso la querela" con conseguente estinzione del reato;

- il ricorrente avrebbe fornito nei propri articoli "una propria, personale, e fantasiosa, ricostruzione della vicenda processuale del Dott. XY (…)" lanciandosi in ardite tesi giuridiche laddove il giornalista contesta la correttezza in termini processuali della sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di XX;

- l´interessato attualmente non svolge più l´attività di imprenditore essendo la società cui era titolare fallita nel 2015;

- il censurato provvedimento di sequestro del blog sarebbe stato caducato in sede di impugnazione non perché fossero insussistenti le esigenze cautelari che lo avevo giustificato ma "sol poiché si è ritenuto che andasse oscurato non l´intero blog ma solo le pagine interessate" (infatti, "senza dover paventare "complotti alla libertà di stampa", le modalità di sequestro e/o oscuramento delle pagine Internet oggetto di evenienze penali, costituiscono attualmente un tema fortemente dibattuto in dottrina e giurisprudenza);

- non consta al ricorrente che l´Ordine dei giornalisti di XX abbia chiesto spiegazioni al Capo della procura di XX in ordine al suddetto sequestro, perché se così fosse, vi sarebbe stata "una seria interferenza con attività giudiziaria";

VISTA la memoria del 25 gennaio 2016 con la quale il resistente ha ribadito che:

- il ricorrente è stato imputato del reato di truffa aggravata ex artt. 640 c.p. e 61 n.7, fattispecie pertanto ben diversa dalla "truffa contrattuale" di elaborazione giurisprudenziale;

- quand´anche fosse vero che il ricorrente non sia più imprenditore (per quanto egli sia stato chiamato a rappresentare in alcune trasmissioni televisive l´attività di altra azienda di famiglia, nella quale risulterebbe avere grossi interessi), il fatto stesso che il reato sia stato commesso mentre era sindaco e che tale carica sia tuttora ricoperta dal ricorrente giustifica il perdurante interesse alla conoscibilità delle notizie riportate negli articoli in questione;

CONSIDERATO che i fatti oggetto delle notizie e la definizione della relativa vicenda giudiziaria a carico del ricorrente sono avvenuti solo in un´epoca recente essendo la sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela stata pronunciata nel 2014;

PRESO ATTO che i reati contestati al ricorrente, benché riguardanti la sua attività imprenditoriale e non i suoi compiti istituzionali sono stati commessi nell´epoca in cui lo stesso, al pari di oggi, ricopriva la carica di sindaco;

RILEVATO che i fatti narrati negli articoli in questione tuttora indicizzati dai comuni motori di ricerca riguardano crimini di particolare gravità, quali la truffa che, anche se perpetrati a danno di privati, non possono non essere di dominio pubblico stante la responsabilità per la gestione di denaro pubblico di cui il ricorrente è tuttora investito in qualità di sindaco ed incidendo in particolare sul rapporto fiduciario con l´elettorato e più in generale con i cittadini del comune di riferimento;

CONSIDERATO che la particolare gravità dei reati contestati, il breve lasso di tempo (circa 2 anni) trascorso dalla loro definizione processuale dai fatti, l´avvenuto aggiornamento della notizia comunque effettuato dal resistente che, secondo quanto dichiarato dal ricorrente, avrebbe riportato l´esito processuale della vicenda, ed infine il ruolo pubblico svolto dal ricorrente sia attualmente che all´epoca dei fatti fanno ritenere prevalente l´interesse del pubblico ad un´ampia, utile conoscibilità delle notizie in questione e che pertanto debba dichiararsi infondata la richiesta di deindicizzazione degli articoli indicati dal ricorrente;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara il ricorso infondato;

b. dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6126237
Data
09/02/17

Tipologie

Decisione su ricorso