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Provvedimento del 2 marzo 2017 [6246470]

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[doc. web n. 6246470]

Provvedimento del 2 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 85 del 2 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale.

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice»).

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», in particolare l´art. 25, comma 4, in base al quale «se l´accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione [per l´accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri] provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso».

VISTO il d.P.R. n. 184 del 12/04/2006, recante il Regolamento sulla «disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»», nella parte in cui prevede che «Il ricorso alla Commissione per l´accesso […] del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l´accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi» e che «La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni» (art. 12, commi 1 e 6).

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo-Ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico-amministrativo-Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali-Segreteria della Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi prot. XX del XX (acquisita al protocollo del Garante n. XX del XX) con la quale sono state trasmesse le decisioni della Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi adottate in data XX e in data XX con le quali è stato chiesto al Garante di voler fornire il proprio parere, ai sensi dell´art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990, sospendendo i termini del procedimento.

CONSIDERATO che, nello specifico, dalle citate decisioni della Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi emerge, fra l´altro, che:

- la Commissione ha chiesto parere al Garante in ordine al ricorso presentato da due genitori (di seguito «ricorrenti»), nella loro qualità di soggetti controinteressati, avverso i provvedimenti di accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali del proprio figlio minore, presentata da un docente dell´istituto scolastico, presso cui il minore era iscritto, al dirigente scolastico del predetto istituto;

- nella documentazione di cui è stato chiesto l´accesso sono presenti dati sensibili inerenti lo stato di salute del minore;

- nonostante l´opposizione dei genitori del minore, il dirigente scolastico ha accolto l´accesso (fornendo la documentazione richiesta) e contro i provvedimenti di accoglimento della richiesta di accesso i suddetti genitori hanno fatto ricorso alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi.

- successivamente al ricorso, «l´amministrazione scolastica ha inviato una memoria con la quale ha comunicato di avere concesso l´accesso [al docente] oscurando i dati sensibili e supersensibili del minore».

CONSIDERATO che l´art. 59, comma 1, del Codice prevede che «i presupposti, le modalità, i limiti per l´esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso».

CONSIDERATO che la citata legge di settore attribuisce il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso (artt. 22 ss. della l. n. 241/1990; art. 2 del d.P.R. n. 184/2006).

VISTO, inoltre, che la Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi nel sospendere la decisione sul ricorso presentato dai ricorrenti, ha chiesto al Garante di voler fornire il proprio parere considerando che la vicenda «investe dati inerenti lo stato di salute del minore».

CONSIDERATO che la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi prevede che «Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l´accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall´articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» (art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990).

CONSIDERATO che il citato art. 60 del Codice, con particolare riferimento ai «Dati idonei a rivelare lo stato di salute», prevede specificamente che «Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute […], il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell´interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile» (Cfr. anche art. 92, comma 2).

RICHIAMATE, al riguardo, le indicazioni fornite dal Garante contenute nel «Provvedimento generale sui diritti di "pari rango"» del 9 luglio 2003 (in www.gpdp.it, doc. web n. 29832).

CONSIDERATO che, alla luce della normativa citata e delle indicazioni del Garante sopra citate, spetta in primo luogo al destinatario della richiesta di accesso, verificare, al fine di concedere o meno l´accesso nel caso concreto, la configurabilità di una situazione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell´interessato, oppure consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60 del Codice).

VISTO che nella documentazione in atti, inviata dalla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi, non sono state rappresentate (e non è possibile ricavare aliunde), né le motivazioni addotte dall´istante per poter accedere ai documenti amministrativi, né quelle addotte dal Dirigente dell´istituto scolastico nei provvedimenti di accoglimento dell´accesso.

RITENUTO che la mancata rappresentazione delle predette motivazioni non consente a questa Autorità di esprimersi, nel caso concreto, sulla correttezza della valutazione operata dall´amministrazione in ordine all´ostensione di documenti contenenti dati personali e sull´esistenza dell´interesse qualificato del richiedente l´accesso.

CONSIDERATA l´estrema celerità del procedimento relativo al parere di cui all´art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, che prevede che il Garante debba esprimersi entro dieci giorni dalla relativa richiesta pervenuta all´Ufficio in data XX.

VISTO che l´unico elemento di valutazione fornito al Garante attiene alla circostanza che la vicenda «invest[iva] dati inerenti lo stato di salute del minore» e che, su tale specifico punto, è stato però evidenziato che, successivamente al ricorso alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi, «l´amministrazione scolastica ha inviato una memoria con la quale ha comunicato di avere concesso l´accesso [al docente] oscurando i dati sensibili e supersensibili del minore».

RITENUTO che, quindi, con riferimento all´accesso a dati inerenti lo stato di salute del minore, il destinatario della richiesta di accesso, oscurando i dati sensibili del minore, ha già valutato la non sussistenza, per il richiedente l´accesso, di una situazione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell´interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione di questa Autorità in merito.

VISTI gli atti d´ufficio.

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, ritiene:

- che la mancata rappresentazione delle motivazioni contenute nella richiesta di accesso agli atti e nei provvedimenti di accoglimento della stessa non consente di esprimersi, nel caso concreto, sulla correttezza della valutazione operata dall´amministrazione in ordine all´ostensione di documenti contenenti dati personali e sull´esistenza dell´interesse qualificato del richiedente l´accesso;

- che, con riferimento all´accesso a dati inerenti lo stato di salute del minore, il destinatario della richiesta di accesso, oscurando i dati sensibili del minore, ha già valutato la non sussistenza, per il richiedente l´accesso, di una situazione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell´interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione di questa Autorità in merito.

Roma, 2 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia