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Parere su una istanza di accesso civico - 10 aprile 2017 [6383249]

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[doc. web n. 6383249]

Parere su una istanza di accesso civico - 10 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 188 del 10 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell´Economia e delle Finanze ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego della Ragioneria territoriale dello Stato di Torino relativo a un´istanza di accesso civico.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha rappresentato al Garante che la richiesta di accesso civico, avanzata dal Presidente dell´Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio (Sezione provinciale di Torino), aveva a oggetto la «copia dell´elenco dei nominativi, con i relativi indirizzi, dei beneficiari di pensione privilegiata tabellare di cui all´art. 67 del DPR 29-12-1973, n. 1092». Il predetto articolo è intitolato «Misura della pensione privilegiata dei militari» e disciplina la pensione destinata al «militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio [sono] ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313».

Il provvedimento di diniego dell´istanza di accesso civico è stato motivato rappresentando che «in conformità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali non è possibile trasmettere l´elenco, con i relativi indirizzi, dei beneficiari di pensione privilegiata tabellare in carico a questa Ragioneria».

Nella richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell´accesso civico è stata richiamata la disciplina sull´accesso contenuta negli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 7/8/1990, che prevede la possibilità di accedere ai documenti ai soggetti che dimostrino l´esistenza di interesse qualificato; sostenendo, fra l´altro che «l´acquisizione degli elenchi nominativi e degli indirizzi dei beneficiari di pensione tabellare non riguarda dati ultrasensibili, idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, dal momento che non è richiesta anche l´ostensione delle patologie riscontrate».

OSSERVA

Per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

La disciplina di settore contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è, fra l´altro, rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)); ed è, comunque «escluso», nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3).

Si ricorda che, ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6). In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666. Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).

Con particolare riferimento al caso sottoposto all´attenzione del Garante, dagli atti risulta che la richiesta di accesso civico aveva a oggetto dati personali di soggetti beneficiari della pensione prevista dall´art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973. Considerando che il predetto articolo riguarda il diritto alla pensione privilegiata dei militari che hanno riportato «infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio» previste dalla legge, l´accoglimento di una istanza di accesso civico sui dati personali dei soggetti beneficiari della predetta pensione comporterebbe – contrariamente a quanto affermato nella richiesta di riesame sull´accesso civico presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – proprio la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati. Ciò perché si avrebbe conoscenza di informazioni da cui si può desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia, l´esistenza di una patologia oppure una condizione di invalidità, disabilità o handicap di una persona (cfr., in proposito, provvedimenti del Garante n. 316 del 21/7/2016, doc. web n. 5440792; n. 290 del 6/7/2016, doc. web n. 5432325; n. 244 dell´1/6/2016, doc. web n. 5260571; n. 106 del 10/3/2016, doc. web n. 4916900; nonché le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», del 15/5/2014 n. 243, in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, parte prima, parr. 2 e 9.e. e parte seconda, par. 1).

Al riguardo, si deve evidenziare che il Codice sancisce che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i «dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi» (art. 22, comma 8, del Codice). Analogamente, anche la normativa in materia di trasparenza prevede espressamente che «Restano fermi i limiti […] alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute […]» (art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).

In tale quadro, considerando che l´accoglimento dell´istanza di accesso civico, per quanto sopra riportato, comporterebbe proprio la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, per i quali è previsto un espresso divieto di diffusione da parte dei soggetti pubblici (art. 22, comma 8, del Codice e art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013), si ritiene che il caso sottoposto all´attenzione del Garante rientri in una delle ipotesi di "esclusione" dell´accesso civico, previste dall´art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.

Quanto riportato è confermato dalle citate Linee guida dell´Anac con riferimento alle «Eccezioni assolute» all´accesso civico, laddove è indicato che «Nella valutazione dell´istanza di accesso, l´amministrazione deve […] verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso "condizionato" in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell´art. 5-bis co. 3» (par. 6). Nello specifico, nel par. 6.2., intitolato «Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione», è altresì precisato che «Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a: dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013)».

Deve, peraltro, essere ricordato che, in base a quanto previsto dall´art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Di conseguenza, tale regime di pubblicità non risulta compatibile con le ricordate garanzie accordate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali al trattamento dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice).

Ne discende, quindi, che i dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona non possono assumere la qualifica di "dato pubblico", conoscibile da chiunque, attraverso lo strumento dell´accesso civico.

Pertanto, in tale quadro, allo stato degli atti e ai sensi della normativa vigente, si ritiene che l´amministrazione, anche se con una motivazione sintetica, abbia correttamente respinto l´istanza di accesso civico, in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In ogni caso, considerando che nella richiesta di riesame, l´istante richiama la normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/1990 e reputa di vantare un interesse qualificato all´accesso, si rappresenta che resta ferma – come altresì evidenziato nelle Linee guida dell´ANAC – la possibilità «che i dati personali per i quali sia stato negato l´accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell´istanza l´esistenza di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso", trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l´istanza di accesso generalizzato in un´istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990» (par. 6.2.).

In proposito, si ricorda comunque che la citata legge n. 241/1990 prevede che «Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l´accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall´articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» (art. 24, comma 7) e che il predetto art. 60 del Codice stabilisce che, con riferimento alle richieste di accesso a «dati idonei a rivelare lo stato di salute», «il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell´interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile».

Spetta, pertanto, all´amministrazione destinataria della richiesta, verificare, nel caso concreto, l´effettiva esistenza dell´interesse qualificato dell´istante e la configurabilità di una situazione giuridica a esso riferibile di rango almeno pari ai diritti dell´interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, seguendo a tal fine le indicazioni fornite dal Garante nel «Provvedimento generale sui diritti di "pari rango"» del 9/7/2003 (in www.gpdp.it, doc. web n. 29832).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell´Economia e delle Finanze ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 10 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia