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Provvedimento del 6 aprile 2017 [6544390]

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[doc. web n. 6544390]

Provvedimento del 6 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 184 del 6 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 16 febbraio 2017 da XY nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate in data 3 gennaio 2017 ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

- notizie in ordine all´origine dei propri dati, le finalità, le modalità, la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

- informazioni circa eventuali trattamenti effettuati in passato dalla resistente sui dati dell´interessato, ed eventualmente in quali casi e con quali finalità;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di avere ricevuto in data 2 gennaio 2017, sulla propria utenza telefonica, una comunicazione promozionale da parte di una operatrice che dichiarava di chiamare per conto di Telecom, nonostante lo stesso ricorrente, già in passato quando era cliente della resistente, avesse espresso il diniego al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 3 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la comunicazione del 15 marzo 2017 con la quale la società resistente, nel precisare che il mancato riscontro all´istanza presentata dal ricorrente è stato causato da un problema tecnico ai propri sistemi, ha, altresì, rappresentato che:

- il ricorrente era stato titolare di tre utenze telefoniche presso la resistente, ad oggi tutte cessate;

- i dati anagrafici relativi al ricorrente sono stati acquisiti dalla resistente in occasione dell´attivazione delle citate utenze telefoniche e il relativo trattamento è avvenuto per finalità correlate alla fornitura del servizio richiesto, alla gestione dei contratti, per l´esecuzione dell´attività di fatturazione, gestione pagamenti e prevenzione frodi, alla scadenza dei rapporti contrattuali i dati sono stati conservati per gli obblighi di legge;

- in passato i dati sono stati trattati oltre che per le finalità sopra indicate, anche nell´ambito di una specifica iniziativa denominata "recupero del consenso";

- l´utenza riferita al ricorrente a far data da ottobre 2015 non risulta inserita in alcuna lista di contattabilità, a tal riguardo, infatti si evidenzia che il contatto telefonico del 2 gennaio 2017, lamentato dal ricorrente "non proviene dalla "rete vendita di Telecom Italia e la stessa rete di vendita ha dichiarato di essere estranea alla citata chiamata promozionale";

VISTA la nota del 16 marzo 2017 con la quale il ricorrente nel prendere atto di quanto rappresentato dalla resistente, si è dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Telecom Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione della esaustività del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia