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Parere sullo schema di decreto recante le “Norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)” - 26 luglio 2017 [6820552]

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VEDI ANCHE: Parere sugli schemi dell´Accordo Quadro per l´anticipo finanziario
a garanzia pensionistica (APE) e dell´Accordo Quadro per la polizza
assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza relativa all´anticipo
finanziario a garanzia pensionistica (APE) - 29 dicembre  2017

 

 

[doc. web n. 6820552]

Parere sullo schema di decreto recante le "Norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)" - 26 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 335 del 26 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l´articolo 154, comma 4, del d.lg. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 22 giugno 2017, ha richiesto il parere del Garante ai sensi dell´art. 154, comma 4 del Codice in merito ad uno schema di decreto recante le "Norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)", da adottarsi  in attuazione dell´art. 1, comma 175, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto -che si compone di 20 articoli- stabilisce i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l´accesso all´anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia di cui al comma 173 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, più in generale, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 165 a 174 della medesima legge.

Nel suo primo articolo lo schema chiarisce quale sia la differenza tra APE e finanziamento, precisando che l´APE è il prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità, di cui all´articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 mentre il finanziamento indica la somma del prestito erogato a titolo di APE, dell´importo dei premi assicurativi e della commissione di accesso al Fondo di Garanzia.

Attraverso il richiamo all´art. 1, comma 167, l. 11 dicembre 2016, n.232, lo schema individua i soggetti beneficiari, specificando quali siano i requisiti previdenziali di accesso all´APE, in termini di età anagrafica, maturazione del requisito, anzianità contributiva, importo del trattamento previdenziale (art. 3).

Provvede a definire le modalità di presentazione all´INPS della domanda di certificazione del diritto all´APE, individuandone anche l´esatto contenuto. In particolare, la certificazione dovrà indicare la data di richiesta dell´APE e dovrà essere inoltrata in via telematica all´INPS secondo il modello allegato al decreto (art. 4 e 5).

Ai richiedenti in possesso dei requisiti specificati all´articolo 3, in base alle informazioni presenti e aggiornate nei suoi archivi, l´INPS certifica il diritto all´APE e comunica gli importi, minimo e massimo, della quota mensile di APE ottenibile, ai sensi dei commi da 1 a 4 dell´articolo 6.  Ai richiedenti non in possesso dei requisiti di cui all´articolo 3, l´INPS comunica il rigetto della domanda di certificazione.

Lo schema, al suo articolo 7, definisce la procedura che dovrà porre in essere il soggetto in possesso della certificazione del diritto all´APE, per presentare domanda di APE all´INPS.

In particolare,  è  previsto  che  il  richiedente  si identifichi  presso  l´INPS  con  il  sistema  SPID  (Sistema Pubblico  di  Identità  Digitale)  di secondo  livello  ai  fini  della  sottoscrizione  della  domanda  di  APE,  della  richiesta   di Finanziamento   e   della   proposta   di   assicurazione   contro   il  rischio   di   premorienza. Successivamente, il richiedente  ottiene l´accesso, presso il sito dell´INPS,  alle informazioni precontrattuali  e contrattuali  e richiede  l´ammontare  della  quota  mensile  di APE,  entro i limiti comunicati dall´INPS in sede di certificazione.

Le trasmissioni  tra  l´INPS, gli Istituti  Finanziatori  e le Imprese Assicuratrici   avvengono   tramite   flussi  telematici.   In  particolare,   lo  stesso  articolo  7, prevede  che l´istituto finanziatore trasmetta all´INPS e al soggetto richiedente l´accettazione o la comunicazione di    reiezione della proposta di contratto     di finanziamento e che l´INPS la metta  a disposizione  dell´impresa  assicuratrice indicata dal soggetto richiedente.

L´APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, sia l´accettazione del contratto di finanziamento che l´accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione dei suddetti documenti è comunicata dall´INPS al richiedente per posta elettronica.

Vengono inoltre identificate le tipologie di cause di rigetto della proposta di contratto di finanziamento da parte dell´Istituto Finanziatore e definite le modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione periodica degli Istituti Finanziatori e delle Imprese Assicuratrici (artt. 8 e 9).

L´articolo 10 dello schema definisce gli obblighi dell´INPS. In particolare, prevedendo che l´Istituto predisponga sul suo portale un simulatore che consenta il calcolo dell´ammontare della rata di ammortamento in funzione dell´importo mensile di APE, che, in caso di premorienza del richiedente, previa ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell´Ufficiale d´anagrafe o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necroscopo, informi in via telematica, l´istituto finanziatore e l´impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente e, infine, che trasmetta trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell´economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una dettagliata relazione contenente informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all´età dei soggetti richiedenti e all´ammontare del Finanziamento richiesto, al fine di garantire il  monitoraggio dello stato di attuazione dell´APE.

Lo schema di decreto provvede a disciplinare gli accordi quadro che il Ministro dell´economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno stipulare rispettivamente con l´Associazione bancaria italiana (ABI) e con l´Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative (art. 11).

Esso individua anche le modalità attraverso cui presentare la domanda di estinzione parziale o totale del finanziamento dell´APE, prevedendo in particolare che la richiesta sia fatta  tramite il sito istituzionale dell´INPS, previa identificazione con il sistema SPID di secondo livello (art. 12)

Lo schema di decreto, inoltre, definisce le condizioni di funzionamento e di attivazione del Fondo di garanzia, la surroga del Fondo e le cause di inefficacia della garanzia;  dispone che la garanzia del Fondo sia inefficace se concessa sulla base di dati o dichiarazioni mendaci o inesatte, quantitativamente e qualitativamente rilevanti, e se la stessa risulti nota all´istituto finanziatore (art. 16); definisce l´operatività della Garanzia dello Stato, che agisce come garanzia di ultima  istanza per gli interventi del Fondo. La Garanzia di Stato opererà in caso di inadempimento del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, limitatamente a quanto dovuto dal Fondo e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo (art. 17).

Uno specifico articolo dello schema viene dedicato alla disciplina del trattamento dei dati personali. In esso vengono individuati i titolari del trattamento dei dati personali, "ciascuno per il proprio ambito di competenza, i quali,  conformemente ai principi del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 11 Codice), dovranno effettuare le operazioni di trattamento esclusivamente  per le finalità di cui all´art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 18).

RITENUTO

Il Garante, esaminato lo schema di decreto sottoposto alla sua attenzione per la formulazione del parere di competenza, ritiene opportuno formulare alcuni rilievi volti a perfezionare il provvedimento per renderlo pienamente conforme ai principi ed alle regole in materia di protezione dei dati personali nei termini seguenti.

3. Titolarità del trattamento

a) Considerato che, come correttamente indicato agli articoli 4 e 7, comma 1, all´interessato viene fornita l´informativa ai sensi dell´articolo 13 del Codice, e ne è attribuito all´INPS il relativo onere nella qualità di titolare del trattamento, sarebbe opportuno definire con più precisione all´art. 18, il ruolo assunto dal Ministero dell´economia e del Ministero del lavoro con riferimento al trattamento dei dati personali oggetto del presente schema di decreto. Tali soggetti, vengono indicati nell´articolo  e nel testo delle informative allegate allo schema di decreto, sottoposto per il parere, quali titolari del trattamento, pur se dalle disposizioni dello schema non risulta che trattino dati personali dei richiedenti ma unicamente dati aggregati (art. 10, comma 4) ed i dati relativi alla definizione degli accordi quadro (art. 11, commi 1 e 2);

b) alla luce della revisione prevista al precedente punto, si invita l´Amministrazione a rivedere ed integrare il testo delle informative allegate allo schema di decreto, indicando in esse con più precisione oltre alla titolarità del trattamento dei dati personali gli altri elementi richiesti ai sensi dell´art. 13 del Codice e, in particolare, quali siano le informazioni da considerarsi obbligatorie rispetto a quelle facoltative e individuando, altresì, tempi di conservazione certi in linea con quanto prevedono al riguardo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 che sarà pienamente operativo dal 25 maggio 2018 (v. art. 13, par. 2, lett. a);

c) sempre con riferimento all´informativa, suscitano qualche perplessità le dichiarazioni riportate sul modello di domanda di APE allegato allo schema di decreto con le quali il richiedente attesta la presa visione dell´informativa da parte della banca (o dell´intermediario finanziario) e dell´impresa assicuratrice, manifestando altresì il consenso alla conservazione dei dati positivi che lo riguardano nei sistemi informativi creditizi gestiti da privati, peraltro in assenza di qualsivoglia indicazione sul relativo trattamento dei dati. Sotto questo profilo, considerata anche la genericità della previsione in materia di informativa all´interessato di cui all´art. 7, comma 1, dello schema, si segnala la necessità di integrare opportunamente tale disposizione in modo da chiarire le modalità con le quali le banche (o gli intermediari finanziari) e le imprese assicuratrici, in qualità di autonomi titolari del trattamento, dovranno rendere una specifica informativa agli interessati, prima della raccolta dei dati che li riguardano (come peraltro si evince dal testo delle informative da parte dell´Inps allegate allo schema di decreto). In ottemperanza al principio di semplificazione di cui all´art. 2, comma 2, del Codice, l´amministrazione potrà anche valutare l´opportunità di introdurre, nei modelli allegati al decreto, un testo di informativa anche per le banche (o gli intermediari finanziari) e le imprese assicuratrici, analogamente a quanto è stato previsto per l´Inps.

4. Contenuti dei messaggi di posta elettronica

Nel rispetto di principio di minimizzazione, sarebbe opportuno prevedere che, nell´oggetto e nel testo del messaggio di posta elettronica inviato al richiedente per la comunicazione dell´accettazione del contratto di finanziamento e della proposta di assicurazione, non vengano utilizzati dati personali di dettaglio, ma solo riferimenti più generici quali, a esempio, il numero di protocollo della pratica, la data di presentazione.

5. Accordi – quadro

Considerato il ruolo consultivo del Garante, previsto dall´art. 11, commi 1 e 2, dello schema con riferimento alle procedure da adottare nell´ambito degli accordi quadro, in particolare, sulle "specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative", sarebbe opportuno integrare il successivo art. 18, al comma 3, menzionando, nella parte che rinvia al Codice, oltre alle "misure di sicurezza, modalità di trasmissione, di accesso selettivo ed ai termini di conservazione dei dati", anche le modalità di conservazione dei dati e la registrazione delle operazioni effettuate.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto recante le "Norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)", da adottarsi  in attuazione dell´art. 1, comma 175, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con le osservazioni di cui ai punti 3., lett. a), b) e c), 4 e 5.

Roma, 26 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6820552
Data
26/07/17

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante