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Newsletter 1 - 7 marzo 2004

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N. 204 del 1 – 7 Marzo 2004

• Al via il primo corso di formazione del Garante

• Germania: intercettazioni in parte incostituzionali

 

Al via il primo corso di formazione del Garante
L’obiettivo è quello di fornire indicazioni operative e strumenti utili per le aziende

Prende il via una nuova attività di formazione del Garante.  Il 2 aprile 2004, presso la sede di Piazza Monte Citorio 121, in Roma, si svolgerà il  primo corso di formazione organizzato direttamente dal Garante.

Il corso riguarderà gli adempimenti previsti per le aziende dalla normativa sulla privacy.

A pochi mesi dall’entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali, l’Autorità ha ritenuto doveroso offrire un contributo fattivo di chiarificazione ed orientamento alla piena e corretta applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali, con lo scopo di  sciogliere dubbi interpretativi e soprattutto fornire - a quanti raccolgono, elaborano, usano, conservano dati personali - indicazioni operative, suggerimenti organizzativi e strumenti utili nella prassi e nella gestione quotidiana delle attività.

L’iniziativa rientra nell’obiettivo di promozione e diffusione della conoscenza di diritti e doveri che una moderna istituzione oggi deve porsi se vuole efficacemente corrispondere alle esigenze dei cittadini, del mondo produttivo, dell’amministrazione pubblica.

Il corso del 2 aprile avrà dunque un’impostazione concreta e si articolerà in una giornata, nella quale verranno affrontate le diverse problematiche connesse con la protezione dei dati personali in azienda e verranno fornite risposte a quesiti specifici: dall’outsourcing ai rapporti con clienti, fornitori, dipendenti, dalle richieste di accesso alle banche dati alla notificazione, dalle misure di sicurezza a salvaguardia degli archivi al contenzioso con il Garante e agli accertamenti disposti dalla stessa Autorità.

Programma e modalità di iscrizione al corso sono consultabili sul sito del Garante www.garanteprivacy.it

Una seconda giornata di corso, dedicata stavolta alle pubbliche amministrazioni, è in programma nei prossimi mesi.

 

Germania: intercettazioni in parte incostituzionali
Una sentenza della Corte costituzionale sulle disposizioni del Codice di procedura penale

Le disposizioni del Codice di procedura penale tedesco che regolano le intercettazioni ambientali sono in buona parte anticostituzionali e violano la dignità delle persone oltre ad essere sproporzionate rispetto alla finalità perseguita. Questi gli orientamenti della sentenza del 3 marzo scorso con cui la Corte Costituzionale tedesca ha affrontato un tema sul quale più volte anche l’Incaricato federale per la protezione dei dati era intervenuto in anni recenti (il comunicato stampa relativo alla sentenza è disponibile all’indirizzo http://www.bundesverfassungsgericht.de/..., da dove è possibile accedere anche al testo completo del provvedimento).

Fra i primi a commentare la decisione, l’Incaricato federale per la protezione dei dati personali, cioè il Garante per la privacy tedesco, Peter Schaar, che non ha esitato a paragonarla alla più volte citata sentenza della Corte costituzionale tedesca con la quale, nel dicembre 1983, è stato sancito il diritto alla “autodeterminazione informativa”.

Il principio affermato chiaramente dai giudici costituzionali è che la dignità umana (sancita dall’Articolo 1 della Carta costituzionale tedesca, il Grundgesetz) comprende il diritto ad una sfera privata di sviluppo della personalità assolutamente intangibile, e che non è possibile alcun bilanciamento in chiave di proporzionalità fra inviolabilità del domicilio e interesse al perseguimento dei reati. Questo non significa che tutte le forme di sorveglianza ambientale siano anticostituzionali, ma le garanzie che la legge deve fissare per evitare qualsiasi violazione della dignità umana, ed il principio della sussistenza di requisiti oggettivi per ricorrere a tali forme di sorveglianza (sancito da un altro articolo del Grundgesetz), devono trovare effettivo rispecchiamento nelle norme di attuazione.

Non è questo il caso, a giudizio della Corte, delle norme del Codice di procedura penale in materia che regolamentano anche le intercettazioni telefoniche. Si tratta di norme che sono state più volte modificate negli ultimi anni, in particolare dopo gli eventi dell’11 settembre 2001. Le critiche mosse dalla Corte si appuntano, in particolare, su una serie di questioni: l’elenco dei reati per i quali è consentito ricorrere alle intercettazioni ambientali, che comprende reati per i quali il ricorso alle intercettazioni è sproporzionato in rapporto alla gravità dell’illecito; l’assenza di disposizioni che prevedano il divieto di utilizzare le informazioni ottenute in modo non conforme ai requisiti di legge, imponendone la cancellazione immediata; la mancanza di un obbligo di informativa nei confronti dei soggetti interessati dalle intercettazioni, soprattutto se si tratta di terzi non direttamente coinvolti nelle indagini.

L’Incaricato federale tedesco, Schaar, ha ribadito (http://www.bfd.bund.de/...) che la sentenza conferma l’essenzialità del principio di autodeterminazione informativa e l’obbligo per il legislatore di definire in modo effettivamente specifico e dettagliato i casi nei quali la privacy degli interessati può essere violata per finalità di pubblico interesse. L’inviolabilità della sfera privata, secondo Schaar, postula il divieto di tutte le forme indiscriminate di sorveglianza.

Schaar si è augurato che il legislatore si affretti a recepire le indicazioni dei giudici costituzionali ( il termine fissato dalla Corte è il 30 giugno 2005), ed ha invitato autorità giudiziarie e forze dell’ordine a tenere conto sin d’ora delle indicazioni contenute nella sentenza.

 

 

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