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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2017" - 5 aprile 2018 [8275691]

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[doc. web n. 8275691]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall´anno d´imposta 2017" - 5 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 194 del 5 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e, in particolare, l´art. 3, comma 3, il quale prevede, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l´obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS) dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dal 2015 da parte di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l´erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l´erogazione dei servizi sanitari e iscritti all´Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, e che le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati siano rese disponibili sul sito internet del Sistema TS;

VISTO il comma 5 del predetto art. 3 secondo cui, con provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate, sentita l´Autorità Garante per la protezione dei dati personali, devono essere stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo;

VISTO il decreto del Ministero dell´economia e delle finanze (di seguito Mef) del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell´11 agosto 2015, attuativo del summenzionato art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cfr. parere del Garante del 30 luglio 2015, doc. web n. 4160058);

VISTO il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell´Agenzia delle entrate, recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata", attuativo del citato comma 5 dell´art. 3, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai precedenti commi 2 e 3 del medesimo art. 3 (cfr. parere del Garante del 30 luglio 2015, doc. web n. 4160102);

VISTO l´art. 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito legge di stabilità 2016), che ha modificato il predetto art. 3, comma 3, estendendo l´obbligo di trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l´erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;

VISTO il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 del Direttore dell´Agenzia delle entrate, recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall´anno d´imposta 2016", attuativo dell´art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dall´art. 1, comma 949, lettera a), della legge di stabilità 2016 (cfr. parere del Garante del 28 luglio 2016, doc. web n. 5407732);

VISTO il decreto del Mef del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 13 settembre 2016, che ha individuato, a partire dal 1° gennaio 2016, ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema TS, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale decreto ha previsto, altresì, la trasmissione telematica, da parte degli iscritti agli albi professionali dei veterinari, dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Mef giugno 2001, n. 289 (cfr. parere del Garante del 28 luglio 2016, doc. web n. 5407516);

VISTO il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 del Direttore dell´Agenzia delle entrate, recante "Modalità tecniche di utilizzo ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie" attuativo del decreto del Mef del 1° settembre 2016 (cfr. parere del Garante del 28 luglio 2016, doc. web n. 5407586);

VISTO il provvedimento n. 26296 del 31 gennaio 2018 del Direttore dell´Agenzia delle entrate, recante "Proroga dei termini per l´utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche" con il quale è stata introdotta, esclusivamente con riferimento ai dati del 2017, una proroga dei termini per l´utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema TS, nonché una proroga dei termini per l´esercizio della facoltà di opposizione da parte dell´assistito, del quale si prende atto;

VISTA la richiesta di parere del 28 marzo 2018, prot. n. 68568, dell´Agenzia delle entrate sul nuovo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate, recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall´anno d´imposta 2017", attuativo dell´art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dall´art. 1, comma 949, lettera a), della legge di stabilità 2016, che sostituisce il precedente;

RILEVATO che tale schema introduce per il contribuente, a partire dalla dichiarazione precompilata 2018, una nuova funzionalità, prima non prevista dal sistema, di rettifica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie indicate nella dichiarazione precompilata attraverso la consultazione dei dati sul Sistema TS;

RILEVATO che, con riferimento alla rettifica delle spese sanitarie, viene previsto che:

- il contribuente possa correggere, nell´area autenticata del sito dell´Agenzia delle entrate, tramite i servizi in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposti dal Sistema TS, i dati di dettaglio degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l´elaborazione della dichiarazione, modificandoli, integrandoli o cancellandoli;

- a seguito delle modifiche così apportate dal contribuente, il Sistema TS produca una copia delle spese sanitarie con i dati aggiornati fornendo all´Agenzia delle entrate, per ciascun soggetto, i nuovi totali delle spese e dei rimborsi - determinati anche sulla base della percentuale di sostenimento delle spese riferite ai familiari a carico nonché di eventuali importi rimborsati da parte di enti e casse con finalità assistenziali - aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4, che vengono utilizzati nell´ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro della dichiarazione dei redditi relativo agli oneri deducibili e detraibili;

- le informazioni di dettaglio delle spese sanitarie, così come modificate o integrate dal contribuente, non potranno essere visualizzate dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata, né, in sede di assistenza, dai dipendenti dell´Agenzia delle entrate che potranno visualizzarle esclusivamente nell´ambito delle attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al fine di semplificare l´esibizione dei documenti da parte del contribuente;

RILEVATO, altresì, che nello schema di provvedimento in esame restano disciplinate, in conformità a quanto previsto nei precedenti provvedimenti del Direttore in materia del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016, le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con particolare riferimento a:

- tipologie di dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema TS all´Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

- modalità di accesso e di trattamento di tali dati da parte dell´Agenzia delle entrate;

- modalità di consultazione degli stessi dati da parte del contribuente;

- tempi di conservazione degli stessi dati per le finalità di controllo sulla corretta e tempestiva trasmissione dei dati da parte degli organismi e degli operatori sanitari e veterinari;

- modalità di opposizione a rendere disponibili all´Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie;

- registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi ai dati relativi alle spese sanitarie;

CONSIDERATO che la versione dello schema di provvedimento in esame tiene conto degli approfondimenti condotti dall´Ufficio del Garante con i rappresentanti del Mef, dell´Agenzia delle entrate e della società Sogei S.p.a., volti a conformare ai principi in materia di protezione dei dati personali la nuova funzionalità di rettifica delle spese sanitarie, con particolare riferimento a:

- le modalità tecniche di attuazione della stessa attraverso il Sistema TS;

- le modalità di consultazione dei dati di rettificati dal contribuente da parte dell´Agenzia delle entrate, prevedendo che le informazioni di dettaglio rettificate possano essere visualizzate in relazione alle sole dichiarazioni sottoposte ad attività di controllo di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso l´applicativo dedicato ai controlli formali di cui all´art. 36-ter dello stesso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi degli art. 154, comma 1, lett. g), del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall´anno d´imposta 2017".

Roma, 5 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia



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