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Videosorveglianza in mare: le telecamere su zone protette devono rispettare la privacy e tutela della riservatezza - 3 aprile 2000

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Videosorveglianza in mare: le telecamere su zone protette devono rispettare la privacy e tutela della riservatezza 


L´installazione di sistemi di videosorveglianza per finalità di tutela ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dalla legge sulla privacy.

Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento riguardante il progetto sperimentale messo a punto da un Comune per conto di un ente che gestisce una riserva marina, allo scopo di facilitare il tempestivo intervento dei mezzi della capitaneria di porto all´interno della zona protetta. L´uso delle telecamere consentirebbe, infatti, di rilevare eventuali infrazioni al codice della  navigazione da parte di imbarcazioni private o il verificarsi di possibili situazioni di emergenza all´interno del parco marino.

Secondo il Comune interessato il sistema di videosorveglianza in questione non contrasterebbe con la legge che tutela la riservatezza dei dati personali, in quanto programmato in modo tale da evitare riprese suscettibili di consentire l´identificazione delle persone entrate nella visuale delle telecamere. Di conseguenza, secondo l´ente locale, anche il trattamento delle informazioni derivanti dall´attività di monitoraggio non rientrerebbe nell´ambito di applicazione della legge n. 675/96.

A tale proposito l´Autorità ha ricordato che, in base alla normativa comunitaria recepita nel nostro ordinamento dalla legge sulla privacy, sono considerati dati personali anche le immagini che consentono di risalire, sia pure in modo indiretto, all´identità della persona. Per tale motivo, ha sottolineato il Garante, anche il sistema di videosorveglianza ambientale prospettato dall´ente gestore del parco marino deve essere attivato in presenza di un quadro articolato di garanzie ispirato agli stessi criteri dettati dall´Autorità per l´attivazione di sistemi di controllo sul traffico cittadino.

Le finalità del monitoraggio devono, quindi, rispondere alle funzioni istituzionali demandate dalla normativa nazionale o dalle disposizioni previste dagli statuti o dai regolamenti locali al Comune e alla Capitaneria di porto quali soggetti coinvolti nell´iniziativa. Sono inoltre necessarie una puntuale localizzazione e segnalazione della presenza delle telecamere all´interno della zona protetta  e l´adozione di accorgimenti tecnici sul livello di definizione e di ingrandimento delle immagini allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti.

Alla luce di queste considerazioni, secondo il Garante, suscita pertanto notevoli perplessità l´intenzione del Comune di procedere comunque all´attivazione del sistema di controllo all´interno della riserva marina senza avere preventivamente individuato le misure volte a garantire il trattamento delle immagini conservate in archivio, i soggetti autorizzati ad accedere alle registrazioni e l´eventuale possibilità che le registrazioni effettuate vengano messe a disposizione di altri organismi pubblici. L´Autorità ha, infatti, sottolineato che la comunicazione dei dati in questa forma è possibile solo in presenza di  un´apposita norma di legge o di regolamento che la preveda espressamente oppure qualora essa sia necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale ipotesi, tuttavia, la comunicazione dei dati deve essere preventivamente data all´Autorità Garante, la quale potrebbe vietarla laddove  ravvisasse estremi contrari alla legge sulla privacy.

Roma, 3 aprile 2000