g-docweb-display Portlet

Parere sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante l’approvazione del questionario di valutazione da somministrare al campione rappresentativo di beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) [10304940]

Stampa Stampa Stampa

[doc. web n. 10304940]

Parere sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante l’approvazione del questionario di valutazione da somministrare al campione rappresentativo di beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) - 23 settembre 2026

Registro dei provvedimenti
n. 633 del 23 settembre 2026 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componenti, e l’avv. Luigi Montuori, segretario generale; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE-Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento”) e, in particolare, gli artt. 9, par. 2, lett. g) j) e 36, par. 4;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, gli artt. 2-sexies, comma 1 e 2 lett. cc) e 104 e ss;

VISTO il d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”, e successive modificazioni;

VISTE le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (allegato A.3 al Codice), adottate dal Garante, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con provvedimento n. 515, del 19 dicembre 2018 (doc. web n. 9069637; di seguito “Regole deontologiche Sistan”);

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, che all’articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione (ADI) quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale;

VISTO l’articolo 11 del citato decreto, n. 48 del 2023, che:

- al comma 1, attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito anche solo “Ministero del lavoro”) la titolarità e la responsabilità del monitoraggio e dell’attuazione dell’ADI; 

- al comma 2, pone in capo al Ministero del lavoro la responsabilità della valutazione dell’efficacia dell’ADI;

- al comma 3, stabilisce che, ai compiti di cui al medesimo articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2021, n. 49, con il quale è stato istituito il Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

VISTO il decreto direttoriale 27 maggio 2022, n. 123, che ha determinato l’adozione del progetto di ricerca secondo cui operare la valutazione del Reddito di cittadinanza, approvato dal Comitato Scientifico, il 18 maggio 2022;

VISTO il successivo decreto direttoriale del 12 dicembre 2023 con il quale il Ministero del lavoro ha adottato il “documento di aggiornamento del progetto di ricerca per la valutazione controfattuale dei percorsi di inclusione per i beneficiari della misura di contrasto alla povertà nazionale AdI (All. 1)”, alla luce dell’introduzione dell’Assegno di inclusione, approvato dal Comitato scientifico nella riunione del 4 agosto 2023; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023, n. 154, di attuazione dell’ADI, e in particolare l’articolo 11, comma 5, ai sensi del quale:

- la valutazione è operata secondo un progetto di ricerca approvato dal Comitato scientifico di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023.

- ai fini della valutazione con metodologia controfattuale, è identificato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, al quale possono essere somministrati questionari di valutazione il cui contenuto è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

- “Ulteriori informazioni, individuate con il medesimo decreto, possono essere fornite da parte di INPS, ANPAL, regioni e enti locali, Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero delle finanze, con riferimento alla condizione economica e sociale, alle esperienze educative, formative e lavorative, nonché' alle prestazioni economiche e sociali ricevute a livello nazionale e locale dai nuclei beneficiari”;

- “I dati raccolti attraverso i questionari e le informazioni ulteriori, opportunamente anonimizzati, sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di ricerca”.

VISTO il Programma statistico nazionale aggiornamento 2025, di cui all’articolo 13 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che affida agli uffici del Sistema statistico nazionale le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, tra le quali è incluso il lavoro a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Valutazione dei percorsi di inclusione attiva della misura di contrasto alla povertà”, identificato dal codice LPR-00149, sul quale il Garante ha reso in parere di competenza il 9 ottobre 2025 (doc. web n. 10191303);

VISTO il bando di gara per l’affidamento del servizio di indagine per la valutazione controfattuale dei percorsi di inclusione per i beneficiari della misura di contrasto alla povertà ADI, mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU S 76/2025 del 17 aprile 2025;

VISTO il decreto direttoriale 22 dicembre 2025, n. 425, di aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di indagine di cui al punto precedente; 

VISTA la richiesta di parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 luglio 2026 (prot. n. 12396), come successivamente integrata con note del del 4 settembre (prot. n. 14356) e del 11 settembre 2026 (prot. n. 14661)

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha richiesto il parere del Garante sullo schema di decreto da adottarsi ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto del 13 dicembre 2023 n. 154 del medesimo Dicastero (note del 24 luglio 2026 (prot. n. 12396), del 4 settembre (prot. n. 14356) e dell’11 settembre 2026 (prot. n. 14661). 

In particolare, nella nota del 24 luglio 2026, il Ministero del Lavoro ha rappresentato all’Ufficio che “a seguito delle osservazioni formulate da codesta Autorità nel corso delle interlocuzioni finora intercorse, si ritiene preferibile articolare il percorso attuativo [della valutazione controfattuale dell’ADI] in due fasi, distinguendo tra quella di disciplina della rilevazione campionaria e quella successiva di disciplina dell’integrazione dei dati rilevati tramite somministrazione del questionario con i dati da fonti amministrative [e di]:

1. provvedere con il decreto in esame all’approvazione del questionario, definendo anche le misure di sicurezza applicabili alla rilevazione e al soggetto incaricato della rilevazione e individuando altresì i tempi di conservazione dei dati raccolti; 

2. demandare ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predisposto tenendo conto delle ulteriori indicazioni dell’Autorità, l’individuazione delle modalità di integrazione dei dati raccolti tramite questionario con i dati da fonti amministrative, le modalità di pseudonimizzazione, di gestione delle chiavi identificative, dei profili di accesso e dei relativi tempi di conservazione”. 

Con successive note del 4 settembre 2026 e dell’11 settembre, il Ministero del Lavoro, in risposta alle richieste di integrazioni ricevute dall’Ufficio il 30 luglio 2026 e il 9 settembre 2026, ha trasmesso la versione definitiva dello schema di decreto e del disciplinare tecnico, volti a disciplinare il trattamento di dati personali oggetto della prima fase del percorso attuativo della valutazione controfattuale dell’ADI, di cui al citato art. 11, comma 5 del decreto n. 154 del 2023 unitamente al questionario per le rilevazioni dirette presso i nuclei del campione di riferimento e all’informativa sul trattamento dei dati personali, da rendere agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

RILEVATO

Lo schema di decreto in esame si compone di 8 articoli, di un disciplinare tecnico (allegato 1), del questionario della valutazione controfattuale (allegato 2) del modello di informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (allegato 3) che ne costituiscono parte integrate (art. 8 – Disposizioni finali).

L’art. 1, individua l’oggetto e le finalità perseguite dai trattamenti in esame; l’art. 2 individua la base giuridica, il titolare e i soggetti convolti nelle operazioni di trattamento; l’art. 3 disciplina le modalità con le quali verranno effettuate le rilevazioni dirette presso i nuclei del campione di riferimento, individuato il base ai criteri definiti nel progetto di ricerca da ultimo modificato con il decreto direttoriale del 12 dicembre 2023; l’art. 4, rinvia al disciplinare tecnico e unitamente al predetto disciplinare, individua le misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 25 e 32 del Regolamento; l’art. 5 definisce i tempi di conservazione dei dati relativi alla prima fase del percorso attuativo della valutazione controfattuale dell’assegno di inclusione, di cui al citato art. 11, comma 5 del decreto n. 154 del 2023; nell’art. 6, il Ministero del lavoro subordina l’inizio del trattamento allo svolgimento della valutazione d’impatto, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, la quale verrà condotta con il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati; l’art. 7 rinvia al un successivo decreto, da adottarsi previo parere del Garante, l’individuazione delle  ulteriori informazioni di fonte amministrativa indicate nell’articolo 11, comma 5, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 2023 e la disciplina, in particolare delle:

a) tipologie di dati personali acquisiti presso ciascuna fonte, gli interessati cui si riferiscono, la profondità temporale e le finalità specifiche della relativa acquisizione, nel rispetto del principio di minimizzazione;

b) modalità di integrazione e di aggancio dei dati di fonte amministrativa con i dati raccolti tramite il questionario, ivi comprese le procedure di gestione delle chiavi di pseudonimizzazione;

c) i compiti e le attribuzioni dell’Ufficio di statistica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al trattamento dei dati personali, sia nella fase della rilevazione che nella successiva fase di integrazione con le altre fonti amministrative. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e all’articolo 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 2023, l’Ufficio di statistica mette a disposizione delle altre strutture interne del Ministero i dati opportunamente anonimizzati, al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di ricerca;

d) i tempi di conservazione distinti per categoria di dati e le misure di mitigazione dei rischi;

e) le condizioni e le garanzie per la messa a disposizione dei dati a fini di ricerca scientifica, nel rispetto dell’articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e delle relative Linee guida adottate dal Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica, di cui all’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 166”.

Nello stesso articolo è poi statuito che “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1, i dati raccolti tramite il questionario non sono oggetto di integrazione con informazioni di fonte amministrativa”.

Nella disposizione finale, viene specificato che il questionario della valutazione controfattuale dell’assegno di inclusione, l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento nonché il disciplinare tecnico costituiscono parte integrante dello schema di decreto che verrà pubblicato sul sito nel Ministero del Lavoro (art. 8).

RITENUTO

Lo schema di decreto tiene conto delle plurime e specifiche indicazioni rese dall’Ufficio nell’ambito delle numerose interlocuzioni di carattere tecnico-giuridico intercorse, che hanno riguardato, in particolare, la necessità che nello schema di decreto fosse:

- chiarita la finalità statistico-scientifica dei trattamenti da effettuare ai fini della valutazione controfattuale dell'ADI, strumentale alle successive attività istituzionali dei soggetti a vario titolo coinvolti, ciò anche in considerazione del fatto che i predetti trattamenti sono stati correttamente riportati e disciplinati in una specifica scheda dei lavori statistici relativi al Programma statistico nazionale aggiornamento 2025, citato nelle premesse; 

- chiarito che i trattamenti siano svolti nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del Codice (artt. 104 e ss.), nonché delle regole deontologiche per i trattamenti statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale (Allegato A.4 al Codice). Con la conseguenza che, la fase delle rilevazioni campionarie oggetto del presente schema di decreto deve essere svolta dall'Ufficio di Statistica del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che a seguire potrà fornire dati opportunamente anonimizzati (cfr. art. 11, comma 5, del D.M. 13 dicembre 2023) ai diversi Dipartimenti interni, per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui il predetto Ministero è responsabile ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'efficacia della misura (art. 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e art. 11 del D.M. 13 dicembre 2023);

- specificato, se del caso nella valutazione d’impatto, redatta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, la proporzionalità delle informazioni richieste attraverso il questionario di valutazione controfattuale rispetto agli obiettivi dell’indagine, in omaggio ai principi di protezione dei dati personali, in particolare a quelli di limitazione della finalità e di minimizzazione; 

- specificato che l’analisi dei dati è rimessa alla fase successiva, contestualmente all’integrazione dei dati delle rilevazioni dirette con le altre fonti amministrative.

Con specifico riferimento al Disciplinare tecnico, gli Uffici hanno rappresentato al Dicastero alcuni profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati e della relativa sicurezza e in particolare che:

- in relazione all’utilizzo di Google Workspace (per l’archiviazione temporanea dei dati necessari ai controlli di qualità e al monitoraggio della rilevazione), la mera indicazione della “localizzazione europea” non appariva sufficiente a individuare l’effettiva ubicazione dei trattamenti, i soggetti che possono accedere alle informazioni e gli eventuali sub-responsabili coinvolti.

- la previsione dell’autenticazione a due fattori in alternativa alla limitazione degli accessi mediante indirizzi IP autorizzati, non assicurava, di per sé, un livello di protezione adeguato alla natura dei dati trattati. L’autenticazione a più fattori deve essere resa obbligatoria almeno per gli amministratori di sistema, i supervisori, il personale addetto al controllo di qualità e, più in generale, per tutti gli utenti che accedono da remoto a dati personali o a funzioni privilegiate.

- con riguardo alla pseudonimizzazione, il disciplinare non descriveva la procedura (ad es. come vengono generate, conservate, utilizzate e cancellate le chiavi o le tabelle di collegamento) e che fosse necessario garantire una separazione tra i dati delle risposte e le informazioni che permettono di risalire all’identità delle persone, limitando l’accesso a queste ultime solo a pochi soggetti autorizzati e tracciando ogni operazione di ricongiungimento.

- il riferimento a «protocolli sicuri di crittografia SSL/TLS» era troppo generico; il disciplinare dovrebbe indicare le versioni minime di TLS ammesse nelle comunicazioni e trasmissioni dei dati.

Con specifico riferimento al testo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’art. dei 13 Regolamento ai destinatari delle rilevazioni dirette individuati il base ai criteri definiti nel progetto di ricerca, da ultimo modificato con il decreto direttoriale del 12 dicembre 2023, i rilievi hanno riguardato in particolare la necessità di meglio individuare le basi giuridiche sottese ai trattamenti in esame, i soggetti coinvolti nel trattamento e i diritti degli interessati, con particolare riferimento all’eliminazione del diritto di opposizione, che non può essere esercitato dagli interessati qualora il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblica (art. 21, par. 6 del Regolamento) e della prevista revoca del consenso, tenuto conto che i trattamenti in esame non si basano sul consenso degli interessati.

RITENUTO

Lo schema di decreto da ultimo trasmesso con la citata nota del 9 settembre 2026, il disciplinare tecnico e l’informativa da rendere agli interessati destinatari della rilevazione campionaria, tengono conto delle osservazioni espresse dall’Ufficio nell’ambito delle numerose interlocuzioni informali che hanno preceduto l’invio dei testi in esame sopra evidenziate nel dettaglio, rispetto alle quali sono state apportate specifiche e numerose modifiche nei testi da ultimo trasmessi, volte a garantire da una parte un equo bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e il perseguimento delle specifiche finalità di interesse pubblico che si intendono perseguire attraverso la valutazione controfattuale dell’ADI e dall’altra che il quadro normativo di riferimento, sia di rango primario che secondario, risulti conforme alla disciplina in materia di dati personali con particolare riferimento all’art. 2-sexies del Codice. 

Con specifico riferimento al questionario ed in particolare alla proporzionalità e alla non eccedenza delle informazioni raccolte nel corso delle rilevazioni dirette, il Ministero ha rappresentato che “la sua struttura è stata definita sulla base del citato progetto e delle specifiche ipotesi di impatto elaborate. Ciascun indicatore, così come ciascun gruppo di quesiti, è funzionale alla misurazione degli effetti dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa nelle dimensioni individuate dal progetto medesimo, quali il benessere economico, le condizioni di vita e abitative, il benessere psicologico, la salute, le reti sociali, l’occupabilità e le competenze degli adulti, nonché lo sviluppo dei minori e la genitorialità positiva. La selezione degli indicatori è stata effettuata privilegiando misure già validate e utilizzate in ambito statistico e scientifico nazionale e internazionale, anche attraverso il ricorso a strumenti derivati da indagini ISTAT, EUROSTAT, OECD, UNICEF e da altri framework consolidati, adattati, ove necessario, alle specifiche caratteristiche della popolazione oggetto dell’indagine e alle esigenze conoscitive della valutazione”.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante l’approvazione del questionario di valutazione da somministrare al campione rappresentativo di beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI). 

Roma, 23 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori


Vedi anche (10)