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Diritti dell'interessato - Diritto all'aggiornamento dei dati nel registro dei battezzati - 30 giugno 2004 [1039664]

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[doc. web n. 1039664]


Diritti dell´interessato - Diritto all´aggiornamento dei dati nel registro dei battezzati
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rispetto al trattamento di dati effettuato presso la parrocchia di "Santa Maria a Peretola" di Firenze;

Visti gli articoli  7 8 e  145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, formulata ai sensi degli artt.   7 e  8 del Codice, con la quale aveva chiesto di avere conferma dell’avvenuta annotazione, a margine del registro dei battezzati della parrocchia di "Santa Maria a Peretola", della "propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003, l’interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico di controparte le spese del procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 maggio 2004 ai sensi dell’art. 149 del d.lg. n. 196/2003, è pervenuto un riscontro via fax inviato il 21 maggio e una nota inoltrata in pari data, con il quale il parroco della predetta Parrocchia ha comunicato di aver già inoltrato al ricorrente in data 3 maggio 2004 un riscontro per confermare l’avvenuta annotazione di quanto richiesto e di ritenere non motivata la richiesta di spese da questo formulata.

Con nota inviata il 19 maggio 2004, il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto il predetto riscontro dopo la presentazione del ricorso, dichiarandosi soddisfatto.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volontà dell’interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Come già rilevato da questa Autorità in altri provvedimenti relativi a casi analoghi (v., per esempio, Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino del Garante n. 9, pag. 54), "l’aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell’avvenuto battesimo (cfr. anche Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

La richiesta dell’odierno ricorrente di apporre l’annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è pertanto legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa (art. 7 del Codice).

In proposito, dal parroco della Parrocchia "Santa Maria a Peretola" di Firenze, nei cui registri risultava iscritto l’interessato, è pervenuto allo stesso un riscontro adeguato che attesta l’apposizione a margine del registro dei battezzati dell’annotazione richiesta. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese sostenute nel procedimento ai sensi dell’art. 150, comma 3, del medesimo Codice, per giusti motivi legati al riscontro fornito.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

a) non luogo a provvedere sul ricorso;

b) compensate le spese fra le parti.


Roma, 30 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli