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Provvedimento del 5 novembre 2003 [1083217]

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[doc. web. n. 1083217]

Provvedimento del 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 da Gian Luca Pizzocolo nei confronti di Techsistem di Giuseppa Chimenti, con il quale questa Autorità si è pronunciata su un trattamento di dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza elettronica a scopo promozionale che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell´interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 10, 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998);

VISTO il provvedimento in data odierna con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RilevatO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

RilevatO che le modalità del trattamento constatate nel caso richiamato in premessa risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l´acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi e-mail mediante procedure che non risultano tener conto dell´obbligo di verificare previamente la sussistenza dei predetti requisiti; ritenuta la necessità di adottare un provvedimento che inibisca in modo permanente l´accertato trattamento illecito che è avvenuto anche in altri casi in difformità della legge;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall´art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto (…)";

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta, nei termini di cui in motivazione, il trattamento dei dati effettuato da Techsistem di Giuseppa Chimenti in violazione di quanto previsto dall´art. 10 del d.lg. n. 171/1998, nonché delle altre disposizioni sopra richiamate, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall´organo notificante.

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli