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Telecomunicazioni - Accordi tra Rai e rivenditori di apparecchi televisivi - 30 gennaio 2002 [1084563]

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[doc. web n. 1084563]

Telecomunicazioni - Accordi tra Rai e rivenditori di apparecchi televisivi - 30 gennaio 2002

La raccolta ed il trattamento dei dati degli acquirenti di apparecchi televisivi, effettuati dalla Rai attraverso accordi diretti con i rivenditori, sono in contrasto con i principi fissati dalla legge n. 675/1996 per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici. Il Garante ha segnalato alla Rai la necessità di interrompere tale trattamento, differendo poi il termine, e comunicando i provvedimenti anche al Governo.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il 5 dicembre 2001, all´esito di una complessa istruttoria relativa al trattamento di dati personali effettuato dall´Agenzia delle entrate, 1° Ufficio entrate Torino S.A.T.-Sportello abbonamenti TV, in qualità di titolare del trattamento (e, per essa, dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. quale responsabile del trattamento), ai fini della gestione e riscossione del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo, questa Autorità ha segnalato a tali soggetti "la necessità di interrompere la raccolta e il trattamento dei dati personali svolti con le modalità descritte in motivazione e di astenersi dal loro ulteriore trattamento, fornendo entro il 31 gennaio 2002 all´Ufficio del Garante copia delle determinazioni adottate".

2. In data 25 gennaio 2002, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. ha notificato al Garante un ricorso al Tribunale civile di Roma ex artt. 700 c.p.c. e 29 legge n. 675/1996, chiedendo "la sospensione, anche inaudita altera parte, del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 5 dicembre 2001" e lamentando il rischio di un grave, immediato e irreparabile pregiudizio qualora, in base al dispositivo del provvedimento medesimo, debba distruggere i dati acquisiti e trattati attraverso le modalità indicate nella relativa motivazione e ritenute dal Garante non conformi alla legislazione in vigore.

Con il medesimo ricorso, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. ha anche dedotto, con conseguente denunzia dell´asserito vizio di "carenza assoluta di potere", la totale "inconferenza" del riferimento all´art. 31, comma 1, lettera b), della legge n. 675/1996 incluso nel dispositivo del provvedimento.

3. Il ricorso proposto avverso il provvedimento del Garante evidenzia tra l´altro due profili attinenti l´uno ad un mero errore materiale nel relativo dispositivo (stante l´erronea citazione della lettera b), anziché della lettera c), dell´art. 31 della legge n. 675/1996) e, l´altro, alla congruità del termine fissato dal Garante (31 gennaio 2001) per attuare quanto indicato nella segnalazione.

4. Sotto il primo profilo è necessario procedere alla formale correzione dell´errore materiale.

Ai sensi della citata lettera b) del comma 1 dell´art. 31 della legge n. 675/1996, il Garante deve "controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione".

Sulla base di tale espressa previsione, l´Autorità deve effettuare verifiche per accertare che i trattamenti di dati personali siano effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia, anche in riferimento a quanto dichiarato nella notificazione al Garante eventualmente dovuta (art. 7 legge n. 675) e nell´informativa all´interessato.

È di tutta evidenza che tale funzione è distinta dal coesistente potere anch´esso tipizzato di "segnalare" ai titolari o ai responsabili di un trattamento di dati personali "le modificazioni opportune" da adottare con riferimento ad un determinato trattamento, "al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti" (art. 31, comma 1, lett. c, legge n. 675/1996).

Nel caso di specie il Garante ha adottato un suo tipico provvedimento di segnalazione, ai sensi della citata lettera c) e all´esito di un controllo condotto in applicazione della lettera b) del medesimo articolo 31.

Dalla lettura integrale del dispositivo sopra menzionato risulta evidentissimo che l´attività già espletata dal Garante è espressione unica e diretta dei poteri di cui al citato art. 31, comma 1, lettera c), che ha appunto riservato a questa Autorità il potere di "segnalare ai relativi titolari o responsabili (nella fattispecie concreta, all´Agenzia delle entrate e alla RAI) le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti".

Ciò precisato, e stanti i rilievi formulati dal responsabile del trattamento in sede di ricorso, l´Autorità ritiene necessario procedere alla correzione dell´errore materiale del predetto dispositivo, intendendosi ora sostituita con la lettera "c" la lettera "b" erroneamente citata.

5. Il secondo profilo oggetto del presente provvedimento riguarda la congruità del termine fissato per adempiere alla segnalazione.

Constatando l´illiceità del trattamento di dati, l´Autorità non ha adottato un provvedimento di divieto o di blocco del trattamento medesimo, essendosi avvalsa del potere di segnalare all´Agenzia delle entrate (unico soggetto cui, quale titolare del trattamento, competono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento: art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 675/1996) e, solo in secondo luogo, alla RAI (mero "responsabile" che deve unicamente attenersi alle istruzioni del titolare: art. 8, comma 2, legge cit.), le misure idonee per regolarizzare il trattamento, conformemente a quanto previsto dalla legge in materia di tutela dei dati personali.

6. L´Autorità ha così configurato un ampio margine per l´attività regolarizzatrice intimata al titolare (ed al responsabile) del trattamento assegnando loro un termine congruo per adeguare al quadro normativo la condotta risultata difforme dalle norme applicabili.

7. Nel segnalare "la necessità di interrompere la raccolta e il trattamento dei dati personali svolti con le modalità descritte in motivazione e di astenersi dal loro ulteriore trattamento", il Garante non ha quindi inteso intimare la cancellazione o la distruzione dei dati (che sono due operazioni di trattamento: cfr. art. 1, comma 2, lett. b), legge cit.), avendo piuttosto invitato il titolare e il responsabile a sospendere le operazioni di trattamento tese ad acquisire ulteriori dati con modalità risultate non conformi alla disciplina vigente (si parla infatti di ´raccolta´), nonché a sospendere i trattamenti, diversi e ulteriori rispetto alla ´raccolta´ (comprese, allo stato, la cancellazione e la distruzione), che risultino svolti con le medesime modalità.

In altre parole, l´intimata regolarizzazione riguarda operazioni future di trattamento (´raccolta´ e ulteriori ´operazioni´), nonché i dati già raccolti la cui utilizzazione potrà essere ricondotta a norma. Ma ciò esige, appunto, che i dati siano conservati e verificati proprio al fine della loro regolarizzazione.

8. Il titolare del trattamento non ha mai chiesto a questa Autorità di prendere in esame ostacoli o difficoltà di esecuzione del provvedimento.

Analogo silenzio è stato serbato dal responsabile del trattamento, che pure ha da tempo intrattenuto numerosi contatti con l´Autorità in relazione a diversi procedimenti.

Tuttavia, dal ricorso proposto è desumibile un chiaro ritardo nell´attuazione della segnalazione del Garante ed è stato sostenuto dalla ricorrente che esisterebbero difficoltà nell´informare in tempi ravvicinati tutti i rivenditori di apparecchi per la ricezione dei segnali radiotelevisivi circa le modalità attuative del provvedimento dell´Autorità.

Nel provvedimento, il Garante si è già riservato di proseguire le verifiche nei riguardi di rivenditori ed altri soggetti privati nei confronti dei quali sono in fase di accertamento distinti profili di illiceità e non correttezza del trattamento, con particolare riguardo alle misure attuate per adempiere agli obblighi in materia di informativa, consenso e notificazione.

Con riferimento a tali accertamenti e al contenzioso instaurato sia pure solo in data 25 gennaio 2002, nonché ai rapporti che saranno instaurati con i rivenditori di apparecchi per la ricezione di segnali televisivi, il Garante ritiene di dover differire il termine del 31 gennaio 2002 previsto per l´attuazione di quanto intimato con la segnalazione, per l´ulteriore congruo termine di 40 gg. durante il quale, come avviene per l´attuazione delle decisioni adottate sui ricorsi (art. 20 d.P.R.n. 501/1998), il titolare e il responsabile del trattamento potranno rappresentare eventuali, specifiche difficoltà di esecuzione, pur in pendenza di controversia in giudizio.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dispone la correzione formale del provvedimento del 5 dicembre 2001 descritto in premessa, intendendosi sostituita la lettera c) dell´art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996 alla lettera b) del medesimo articolo ivi erroneamente menzionata;

b) differisce sino al 12 marzo 2002 il termine del 31 gennaio 2002 già stabilito dal predetto provvedimento, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 30 gennaio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli