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Provvedimento del 22 gennaio 2004 [1086280]

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[doc. web. n. 1086280]

Provvedimento del 22 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Comune di XW rappresentato e difeso dall´avv. Giovanni Campus;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il Comune di XW, di cui l´interessato è dipendente in qualità di istruttore di vigilanza, in data 31 luglio 2003 aveva portato a conoscenza della Questura e della Prefettura di Sassari, l´esito di alcune visite mediche cui l´interessato era stato sottoposto da parte del collegio medico-legale della A.U.S.L. n. 1 di Sassari, per gli opportuni provvedimenti di competenza, essendo l´interessato in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza abilitato al porto di pistola, nonché in possesso del porto d´armi per uso caccia. In particolare, il 21 febbraio 1997 il predetto collegio aveva riconosciuto l´interessato inidoneo a svolgere le normali mansioni di vigile urbano a causa di alcune patologie riscontrate, confermando poi (8 maggio 2002), l´idoneità dell´interessato, nel frattempo divenuto istruttore di vigilanza, a svolgere esclusivamente "mansioni di tipo amministrativo-sedentario".

In data 12 novembre 2003 l´interessato aveva presentato al citato Comune un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004), con la quale, oltre ad alcune istanze non rientranti fra i diritti di cui al citato art. 13, aveva chiesto la "rettifica dei dati sensibili in tema di salute" sulla base della diagnosi contenuta in una nuova certificazione rilasciata da un medico operante presso l´Istituto di clinica neurologica della Facoltà di medicina dell´Università di Sassari (referto di cui produceva copia), nel quale veniva attestata l´assenza di "patologia psichiatrica" con esclusione della "presenza di alterazioni del pensiero e del comportamento di natura psicotica". Con la medesima istanza l´interessato aveva chiesto di "richiamare ed annullare tutti gli atti viziati da contrasto oggettivo" con l´allegata certificazione, ed in particolare della citata nota del 31 luglio 2003 del Comune che avrebbe determinato il ritiro del porto d´arma uso caccia di cui l´interessato era titolare (la pistola in dotazione era già stata ritirata in precedenza).

Non avendo ottenuto riscontro a tale istanza, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 e s. d.lg. n. 196/2003) chiedendo "in via urgente" il blocco del trattamento dei dati che lo riguardano, la rettifica di tutti i dati relativi alla vicenda in questione, alla luce delle risultanze dell´ultima certificazione medica dallo stesso prodotta, e la conseguente "segretazione/distruzione" di "antichi certificati detenuti nelle banche dati del Comune e di altri Enti". Infine l´interessato ha chiesto "il riconoscimento dei danni subiti".

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 dicembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), il Comune di XW, con nota anticipata via fax il 23 dicembre 2003, ha dichiarato che:

  • il ricorrente non si è presentato alla visita medico-legale fissata per il 17 dicembre 2003 presso il competente collegio medico della A.U.S.L. di Sassari, dallo stesso sollecitata con istanza del 4 novembre 2003, alla luce della nuova certificazione medica esibita;
  • il blocco del trattamento dei dati sulla salute riferiti al ricorrente è già stato disposto "in attesa dell´esito della richiesta visita Medico collegiale il cui esito verrà immediatamente comunicato alla Questura ed alla Prefettura di Sassari" per i provvedimenti di competenza;
  • copia della nuova certificazione medica prodotta dal ricorrente è stata immediatamente trasmessa ai predetti organi, fermo restando che ogni decisione di conferma e modifica dei provvedimenti già adottati in relazione al ricorrente è ovviamente rimessa alla discrezionalità degli stessi;
  • il ricorrente, proprio in virtù delle certificazioni mediche attualmente contestate, aveva ottenuto il 18 ottobre 2001 il riconoscimento da parte della Commissione medico ospedaliera de KJ, della dipendenza da causa di servizio di tre infermità, tra cui la "sindrome ansioso depressiva reattiva".

Nell´audizione tenutasi il 2 gennaio 2004 e con successiva memoria inviata il 14 gennaio 2004 il Comune resistente ha ribadito la liceità del trattamento dei dati riferiti allo stato di salute del ricorrente, dichiarandosi peraltro "disponibile a rivedere ed aggiornare" tali dati "purché provengano da organismi pubblici competenti in materia" (motivo per il quale era stata richiesta una nuova visita medica presso la A.U.S.L. di Sassari, "già prevista per il 17 dicembre 2003", visita alla quale il ricorrente non si era presentato). Il Comune ha comunque contestato la validità dell´autentica della firma del ricorrente in calce al ricorso che sarebbe stata effettuata presso gli uffici comunali.

Con note inviate il 31 dicembre 2003 e il 20 gennaio 2003, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ritenendo insoddisfacenti i riscontri ottenuti e chiedendo che siano poste a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali, effettuato da un comune in relazione ad un proprio dipendente, con particolare riferimento ai dati relativi al suo stato di salute.

Il ricorso è stato validamente presentato nel rispetto delle disposizioni sull´autenticazione della firma del ricorrente già previste dal d.P.R. n. 501/1998 ed ora dall´art. 147, comma 4, del d.lg. n. 196/2003. Tra le modalità di autenticazione previste vi rientra infatti anche l´autenticazione effettuata presso i competenti uffici comunali, modalità utilizzata nel caso di specie dall´interessato.

La richiesta di blocco del trattamento dei dati oggetto del ricorso è inammissibile. Al riguardo non è stata seguita la procedura di cui all´art. 146 del d.lg n. 196/2003. La predetta richiesta è stata infatti avanzata solo con il ricorso ex art. 145 del citato d.lg., senza interpello preventivo del titolare del trattamento e senza che risultino ragioni tali da far ritenere che il decorso del termine previsto dal citato art. 146 poteva esporre l´interessato ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Il trattamento di dati personali svolto dal Comune di XW è disciplinato dalle disposizioni sul trattamento da parte di soggetti pubblici che consentono tali operazioni soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, senza che debba richiedersi il consenso dell´interessato, nei limiti già stabiliti dagli artt. 22 e 27 della legge n. 675/1996 (ora, dagli artt. 18 s. del citato d.lg. n. 196/2003).

Stando alla documentazione prodotta non risulta che il trattamento di dati personali del ricorrente sia stato effettuato dal Comune in violazione delle predette disposizioni concernenti l´attività di soggetti pubblici quale quello in esame, sia in riferimento al trattamento interno al Comune medesimo, sia in relazione alla comunicazione ad altri organi o uffici esterni.

Nel caso di specie, tali limiti non sono stati travalicati.

Per quanto riguarda la specifica richiesta di rettifica ed aggiornamento dei dati sensibili dell´interessato, il ricorso è parimenti sfornito di idonei elementi di prova. Resta impregiudicato il diritto del ricorrente di chiedere in futuro l´eventuale integrazione o aggiornamento dei dati in relazione alla diagnosi a suo tempo formulata, in relazione ad eventuali nuove risultanze che potrebbero emergere, in particolare, da accertamenti cui il ricorrente venga sottoposto da parte delle commissioni mediche competenti a stabilire l´idoneità al servizio di un dipendente pubblico.

In ordine alla richiesta di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, il ricorso è inammissibile atteso che questa Autorità non ha competenza in merito a richieste le quali possono essere comunque riproposte, qualora ne ricorrano i presupposti, dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibili le richieste di blocco del trattamento dei dati e di risarcimento del danno;

b) dichiara il ricorso infondato in ordine alle restanti richieste.

Roma, 22 gennaio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1086280
Data
22/01/04

Tipologie

Decisione su ricorso