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Provvedimento del 7 luglio 2005 [1170297]

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[doc. web n. 1170297]

Provvedimento del 7 luglio 2005

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato da XY;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e l´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (Allegato A 1);

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Nel mese di mmaaaa il Corriere della Sera ha curato un´inchiesta sulla sorte del patrimonio della Democrazia Cristiana dopo lo scioglimento del partito. In particolare, l´edizione del xx ha riferito della vendita ad un prezzo irrisorio di un immobile di notevole valore situato a KH, precisando che a beneficiare dell´affare erano stati un ex esponente del partito e sua moglie, personaggi in vista del mondo politico toscano, nonché titolari di cariche pubbliche nell´amministrazione locale.

Con riferimento a tale notizia è stato presentato un reclamo al Garante nel quale è stata lamentata l´indebita diffusione di alcuni dettagli relativi alla sfera privata dei due citati personaggi, nonché delle figlie minori. L´articolo aveva evidenziato la circostanza che l´autrice del vantaggioso acquisto –la reclamante- dopo un primo matrimonio, risultava essere "da molti anni la compagna …del democristiano più in vista di KH", a cui aveva dato due bambine e che aveva successivamente sposato nel 2001.

Al riguardo la reclamante ha lamentato, oltre al contenuto diffamatorio di alcuni passaggi dell´articolo, il grave pregiudizio subito dalle minori a seguito della diffusione delle suddette informazioni, ritenute irrilevanti ai fini della notizia e parzialmente errate. Tale pregiudizio sarebbe derivato dalla circostanza di aver reso pubblica l´identità delle minori e dall´aver diffuso un dettaglio di cui nemmeno queste ultime erano a conoscenza, cioè l´epoca in cui i loro genitori avevano contratto matrimonio; informazione, questa, dalla quale le minori avevano potuto desumere di non essere nate in costanza di matrimonio, nonostante fossero state sempre rassicurate dai genitori di tale circostanza.

OSSERVA:

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché l´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, prevedono la possibilità per il giornalista di raccogliere dati personali e di diffonderli, anche senza il consenso dell´interessato, ma nel rispetto dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice e artt. 5 e 6 del codice di deontologia).

Tale disciplina accorda una speciale protezione alla sfera privata dei minori e alle informazioni che li riguardano. Questa tutela trova fondamento, in particolare, nell´art. 7 del citato codice di deontologia il quale attribuisce espressamente prevalenza al diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca, richiamando i principi contenuti nella Carta di Treviso (5 ottobre 1990–25 novembre 1995). In tale prospettiva, il citato art. 7 fa espresso divieto al giornalista di pubblicare nomi o immagini dei minori coinvolti in fatti di cronaca o di fornire particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione; ciò, anche in relazione a fatti non previsti dalla legge come reati. Tali garanzie, riconducibili a principi affermati anche a livello internazionale (cfr. art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo -New York, 20 novembre 1989- ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176) hanno ricevuto ulteriore conferma nell´art. 50 del Codice.

Il trattamento oggetto del reclamo non ha rispettato queste garanzie.

Le notizie pubblicate, relative ad alcuni immobili di notevole valore facenti parte di tale patrimonio i quali, secondo le medesime notizie, potevano essere stati "svenduti" a beneficio di alcuni politici e funzionari pubblici, tra i quali figurano anche la reclamante e il relativo consorte, trovano legittimo fondamento in quanto inserite in un´inchiesta giornalistica di rilevanza generale volta ad informare i lettori sui fatti che avrebbero portato ad un progressivo depauperamento del patrimonio della Democrazia cristiana.

Com´è stato più volte rilevato dal Garante riguardo a persone note o che esercitano funzioni pubbliche, il giornalista dispone di margini più ampi nella diffusione di informazioni, anche di natura personale, ove le stesse assumano rilievo sul ruolo o sulla vita pubblica di tali persone (art. 6, comma 2, del codice di deontologia; cfr. anche la Dichiarazione del Consiglio d´Europa del 12 febbraio 2004-Dichiarazione sulla libertà di discussione politica nei media).

Nel contesto sopra sintetizzato, i nomi delle minori non erano pertinenti ai fini della completezza della notizia e la loro diffusione nel medesimo contesto si è posta in contrasto con il ricordato limite dell´"essenzialità dell´informazione" e con le garanzie disposte a tutela dei minori. Il rilievo pubblico di una persona non può infatti comportare un affievolimento della tutela riconosciuta a congiunti e, in particolare, ai minori (cfr. provvedimento del Garante del 28 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 7).

Non risulta invece effettuata in violazione di legge la pubblicazione dell´anno in cui sarebbe stato celebrato il matrimonio della reclamante, dovendosi considerare il descritto contesto della notizia nel quale è stata fornita tale più specifica informazione.

Qualora il dato diffuso risultasse inesatto, come sostenuto nel reclamo, gli interessati possono ottenerne la rettifica rivolgendosi direttamente all´editore e/o al direttore responsabile del quotidiano (art. 4 del codice di deontologia; art. 8 l. 8 febbraio 1948, n. 47).

Alla luce delle considerazioni svolte, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive a RCS Quotidiani S.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali oggetto del reclamo, di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, anche al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, prescrive a RCS Quotidiani S.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali oggetto del reclamo, di conformare i trattamenti ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l´invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale e Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 7 luglio 2005

Il Presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il Segretario Generale
Buttarelli