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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1212504]

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[doc. web n. 1212504]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l´articolo 13 del d.P.C.M. 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;


PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento che istituisce presso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza medesima una banca di dati informatica denominata "Guida agli investimenti locali".

L´istituzione della banca di dati è finalizzata a promuovere opportunità di investimento in aree del territorio nazionale ove si sono verificate situazioni di crisi industriale, nell´ottica di favorire la continuazione o la trasformazione delle realtà industriali esistenti, mettendo a disposizione sul sito Internet del Governo dati relativi a stabilimenti produttivi in difficoltà.

A tal fine, nella banca di dati verranno raccolti sia dati statistici sul contesto-socio-economico delle aree industriali, sia dati relativi ai singoli impianti produttivi in crisi, inseriti in specifiche schede informative. Tali schede possono anche contenere, se disponibili, dati identificativi di persone da contattare.

OSSERVA:


Il Garante rileva positivamente che, nel disciplinare la diffusione delle informazioni contenute nella banca di dati, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha previsto un decreto di natura regolamentare conformemente a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali in caso di diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici (art. 19, comma 3, del Codice).

Si constata in termini parimenti positivi che:


a) non è previsto il trattamento di dati sensibili o giudiziari (art. 2, comma 6, dello schema);

b) i dati e le informazioni da inserire nella banca di dati, anche a richiesta dei proprietari degli stabilimenti, sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità che si intendono perseguire con il decreto (art. 2, comma 4, dello schema, in relazione all´art. 11, comma 1, lett. d), del Codice).

c) gli "eventuali altri dati" che la Presidenza del Consiglio dei ministri può richiedere agli interessati riguardano solo gli impianti produttivi e devono essere, in ogni caso, necessari per perseguire le finalità della banca di dati o comunque trattati in termini compatibili con tali finalità (art. 2, comma 5, dello schema, in relazione all´art. 11, comma 1, lett. b)del Codice).

Ciò premesso, non vi sono rilievi da formulare.

Si suggerisce, peraltro, di collocare nell´articolo 6 dello schema la "clausola di finalità" prevista nell´articolo 3, comma 2, e di correggere l´errore materiale all´articolo 2, comma 3 ("comma 2",  in luogo di  "comma 1").

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:


esprime parere favorevole sullo schema di decreto.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli