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Provvedimento del 27 gennaio 2006 [1242408]

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[doc. web n. 1242408]

Provvedimento del 27 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 ottobre 2005, presentato da Claudio Alpaca nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale il ricorrente, a seguito di alcune disfunzioni nei suoi confronti del servizio Telecom 400 (che gli avrebbe segnalato chiamate "in entrata" mai ricevute sulla propria linea telefonica), e lamentando alcune inesattezze nelle fatture relative ai consumi telefonici, ha ribadito la propria richiesta, già rappresentata con diverse istanze alla società resistente, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi alle chiamate telefoniche "in uscita", relative al periodo in cui si è verificato il citato disservizio;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 7 dicembre 2005 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 17 novembre 2005, con la quale la società resistente ha riscontrato le richieste del ricorrente, comunicandogli in forma analitica i dati richiesti e assicurando "ulteriori verifiche tecniche sull´utenza dell´interessato" per risolvere i disservizi segnalati;

VISTA la nota inviata via fax in data 17 dicembre 2005 con la quale il ricorrente ha peraltro lamentato il perdurare dei disservizi già segnalati;

VISTA la nota inviata via fax il 16 gennaio 2006 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha ribadito di aver fornito i dati personali richiesti dal ricorrente e di restare a sua disposizione per individuare le possibili soluzioni in relazione alle restanti questioni, che però non attengono alla protezione dei dati personali;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente, avendo l´ente resistente fornito, seppure solo a seguito di ricorso, un riscontro idoneo all´istanza formulata dall´interessato ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 27 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli