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Provvedimento del 27 gennaio 2006 [1242866]

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[doc. web n. 1242866]

Provvedimento del 27 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 ottobre 2005, presentato da Francesco Rizzuti nei confronti di Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; rilevato che con nota del 6 dicembre 2005 questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria depositata il 23 novembre 2005, la successiva nota del 14 dicembre 2005 e, in particolare, il fax del 16 gennaio 2006, con il quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, in ragione della revoca del consenso, ha cancellato tutte le informazioni creditizie di tipo "positivo" detenute in relazione all´interessato;

RILEVATO che la resistente ha dichiarato di aver già inviato in data 29 settembre e 14 ottobre 2005 due note di riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice (inoltrate, peraltro, all´indirizzo del ricorrente e non al domicilio eletto presso il delegato); rilevato che la resistente ha anche chiesto il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese del procedimento a carico del ricorrente;

RILEVATO che la resistente ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all´interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); rilevato in particolare che la resistente, nelle citate note di riscontro del 29 settembre e 14 ottobre 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23)– dichiarando che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 27 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli