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Provvedimento del 16 febbraio 2006 [1248087]

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[doc. web n. 1248087]

Provvedimento del 16 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 17 gennaio 2005 inviata da Maria Madonna ad Assoform onlus con la quale l´interessata, nel contestare la ricezione al proprio domicilio del periodico "Euroconcorsi e corsi" edito da Assoform Onlus (contenente, tra l´altro, una comunicazione promozionale non sollecitata, relativa ad un corso di formazione), chiedeva conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota l´interessata si opponeva, altresì, al trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTA la nota datata 31 gennaio 2005, con la quale Assoform onlus riscontrava le richieste dell´interessata, sostenendo tra l´altro "di avere provveduto alla cancellazione del (…) nominativo" della stessa dalla propria banca dati;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 novembre 2005 con il quale deve ritenersi che l´interessata, lamentando di aver ricevuto nuovamente, nel mese di settembre 2005, materiale pubblicitario da Assoform onlus, abbia ribadito solo l´opposizione al trattamento dei dati che la riguardano utilizzati per finalità promozionali, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 30 dicembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 10 gennaio 2006, con la quale la resistente, nel precisare di aver acquisito i dati della ricorrente (come gli altri nominativi cui vengono inviate le comunicazioni in questione) da Data Profile s.r.l. di Monza, ha sostenuto di aver inoltrato, tramite e-mail, la richiesta della ricorrente alla citata società alla quale incomberebbe, ad avviso della resistente, l´obbligo di eseguire la cancellazione dei dati medesimi.

VISTA la nota fatta pervenire il 1° febbraio 2006, con la quale la ricorrente ha sottolineato di aver ricevuto comunicazioni pubblicitarie al proprio indirizzo postale da parte della resistente e non da parte di Data Profile s.r.l. nei confronti della quale si riserva di fare valere autonomamente i propri diritti ed ha, pertanto, ribadito quanto richiesto con il ricorso;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso, che concerne solo l´opposizione al trattamento dei dati per fini promozionali, non risultando che Assoform onlus abbia adottato misure idonee volte ad impedire l´invio di ulteriori messaggi promozionali al domicilio della ricorrente; ritenuto che la resistente dovrà attestare all´interessata, entro e non oltre il 20 marzo 2006, di aver adottato ogni misura necessaria ad impedire l´inoltro alla ricorrente di comunicazioni promozionali di qualsiasi tipo, tenendo presente quanto disposto dall´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;
VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso ed ordina alla resistente di adottare ogni misura idonea ad impedire l´invio di ulteriori comunicazioni promozionali all´interessata, entro il termine indicato in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Assoform onlus, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 16 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli