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Provvedimento del 2 marzo 2006 [1268909]

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[doc. web n. 1268909]

Provvedimento del 2 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 7 luglio 2005 con la quale XY ha chiesto a Gioielleria ZX di ZK s.a.s. di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei medesimi, la logica, le finalità e le modalità del trattamento; rilevato che, con la medesima istanza, l´interessato ha chiesto altresì di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e di coloro a cui i dati possono essere comunicati, nonché di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge ed il loro blocco (con la relativa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati), opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento; ciò, con particolare riferimento a quello svolto per mezzo di un sistema di videosorveglianza e che sarebbe effettuato, a suo avviso, in violazione di legge;

VISTO il ricorso, presentato il 24 novembre 2005 nei confronti della Gioielleria ZX di ZK s.a.s., con il quale XY (rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Bendin e Carla Raggi presso il cui studio ha eletto domicilio), non avendo ricevuto idoneo riscontro alla precedente istanza avanzata ex art. 7 del Codice, ha riproposto tutte le richieste già specificate nella stessa e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 17 gennaio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 22 dicembre 2005 e 31 gennaio 2006, con le quali la società resistente ha dichiarato che i dati personali del ricorrente sono contenuti nella "documentazione inerente al contratto di appalto per la ristrutturazione  del negozio (…) e al conseguente contenzioso", nonché in una videocassetta "relativa ad un sospetto furto", in cui appare il ricorrente, trasmessa ai Carabinieri di Genova; rilevato che con la citata nota del 22 dicembre 2005 la società titolare del trattamento ha anche indicato le modalità e le finalità dei trattamenti effettuati, nonché gli estremi dei soggetti che possono venire a conoscenza di tali dati;

VISTA la nota pervenuta il 3 gennaio 2006 con cui il ricorrente ha ritenuto incompleto il riscontro ottenuto;

RILEVATO che, con memoria pervenuta il 23 febbraio 2006, la società resistente ha integrato i precedenti riscontri comunicando, tra l´altro, i dati personali relativi al ricorrente ancora detenuti (contenuti nella documentazione relativa al contratto di appalto e ai diversi contenziosi, nonché in alcune fatture) e dichiarando di non aver designato alcun responsabile del trattamento dei dati; rilevato che la medesima resistente, nell´illustrare le modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza installato in un locale della gioielleria "non più occupato" dalla stessa, ha dichiarato altresì (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che la presenza del medesimo sistema era segnalata da un apposito cartello;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione e di blocco dei dati personali (e della relativa attestazione), nonché l´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati, dal momento che i dati personali del ricorrente non risultano, dalla documentazione acquisita in atti, trattati in violazione di legge;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle rimanenti richieste, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondate le richieste di cancellazione e di blocco dei dati (e della relativa attestazione), nonché l´opposizione al trattamento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 2 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli