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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica - 4 maggio 2006 [1289000]

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[doc. web n. 1289000]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l´Istituto nazionale per la fauna selvatica - 4 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 2006 (prot. n. Di.C.A./284B/2/4.5.2.1);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall´Istituto nazionale per la fauna selvatica.

L´Istituto, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari solo in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare unicamente la finalità di rilevante interesse pubblico è necessario che, con un atto di effettiva natura regolamentare, siano identificati e resi pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

A tale scopo, l´Istituto è  tenuto ad adottare o promuovere un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante. In questa prospettiva, il predetto schema identifica i tipi di dati che detto Istituto intende trattare, con le operazioni individuate in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi (art. 20, comma 2, del Codice).

OSSERVA:

  1. Considerazioni generali
    Nello schema di regolamento in esame dovrà essere menzionata nelle premesse (che non figurano nello schema trasmesso a questa Autorità), l´acquisizione del presente parere ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice. Va invece espunto, nell´articolato, il riferimento alle operazioni di diffusione e a quelle di interconnessione e raffronto con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall´Istituto, che non sono previste nelle schede allegate allo schema.
  2. Instaurazione e gestione di rapporti di lavoro (scheda n. 1)
    In relazione all´individuazione dei dati attinenti all´origine razziale o etnica, si osserva che dalla descrizione del trattamento non risulta comprovata l´indispensabilità dell´utilizzo di tali informazioni per perseguire le attività connesse all´instaurazione e alla gestione dei rapporti di lavoro. Occorre quindi valutare nuovamente tale indispensabilità e, in caso di esito positivo della valutazione, documentarla adeguatamente, sottoponendo la scheda così integrata al Garante per un nuovo parere, scheda nella quale dovrà altrimenti espungersi il riferimento ai dati predetti.
  3. Riconoscimento di benefici (scheda n. 2)
    Con riferimento alla scheda n. 2 si evidenzia che dagli elementi forniti non risulta che la legge 8 marzo 1968, n. 152 sia idonea a legittimare le operazioni di comunicazione nei confronti dell´Inpdap-Inps ai fini dell´erogazione del trattamento di pensione in caso di inabilità al lavoro e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata; la medesima legge risulta infatti riguardare la previdenza del diverso personale degli enti locali.
  4. Gestione del contenzioso (scheda n. 3)
    Per ciò che concerne i dati idonei a rivelare la vita sessuale individuati nella scheda n. 3, valuti l´amministrazione richiedente se sia opportuno integrare la medesima scheda eliminando la limitazione dell´utilizzo di tali informazioni ai casi di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, in considerazione del fatto che i dati sulla vita sessuale possono emergere anche in circostanze diverse da quella menzionata, nell´ambito di un contenzioso giudiziale e stragiudiziale. Qualora la valutazione abbia esito positivo e la predetta limitazione sia eliminata, non vi sarà bisogno di sottoporre nuovamente lo schema di regolamento all´esame del Garante.
  5. Conclusioni
    La Presidenza del Consiglio dei ministri è invitata a conformare lo schema in esame alle indicazioni sopra formulate, tenendo presente che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non potrà essere effettuato in difformità dalle indicazioni medesime, e che l´individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili dovrà essere effettuata necessariamente con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.
    Eventuali, ulteriori trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari  non considerati nello schema in esame non potranno essere effettuati. Ciò non preclude all´Istituto la possibilità di predisporre schede aggiuntive da sottoporre nuovamente al parere del Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e predisposto dall´Istituto nazionale per la fauna selvatica, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 1 a 5, riguardanti:

  • la menzione dell´acquisizione del presente parere e l´espunzione nell´articolato dei riferimenti inerenti alle operazioni di diffusione e a quelle di interconnessione o raffronto con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall´Istituto;
  • l´indispensabilità dell´utilizzo dei dati personali relativi all´origine razziale ed etnica per perseguire le attività connesse all´instaurazione e alla gestione dei rapporti di lavoro (scheda n. 1);
  • le modifiche al riferimento alla legge 8 marzo 1968, n. 152 (scheda n. 2);
  • la possibilità di estendere l´utilizzo dei dati sulla vita sessuale ai casi diversi da quelli concernenti eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso (scheda n. 3);
  • l´adozione di un atto di effettiva natura regolamentare.

Roma, 4 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli