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Provvedimento del 23 marzo 2006 [1290027]

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[doc. web n. 1290027]

Provvedimento del 23 marzo 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata da Nicola Lugaresi il 4 novembre 2005 a Marco Dolfi, con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale non sollecitato (relativo ad un catalogo immobiliare disponibile su Internet), chiedeva conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso presentato il 14 dicembre 2005, con il quale Nicola Lugaresi, rappresentato e difeso dall´avv. Claudio Pezzi, nel contestare l´inidoneità del riscontro fornito dal resistente con il quale lo stesso lo informava dell´avvenuta cancellazione dell´indirizzo e-mail del ricorrente, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 gennaio 2006 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota pervenuta a questa Autorità il 17 gennaio 2006, con la quale il resistente, nel comunicare gli estremi identificativi propri e della società semplice Catalogo Doma di cui è "titolare unico", ha dichiarato di aver reperito l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ("unico dato in suo possesso" e già "distrutto" come comunicato allo stesso nel riscontro fornito prima della presentazione del ricorso) sul sito Internet dell´Università di Trento e di averlo successivamente utilizzato per l´invio di "una propria mail di presentazione" relativa al servizio di intermediazione mobiliare via Internet offerto dalla propria società;

VISTA la memoria inviata dal ricorrente il 27 febbraio 2006 con la quale lo stesso ha rilevato l´incompletezza del riscontro ottenuto ed ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che il resistente ha fornito un riscontro sufficiente alla richiesta del ricorrente di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, dichiarando con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver detenuto esclusivamente l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente e di averlo già cancellato; rilevato che il resistente ha fornito altresì un riscontro sufficiente circa l´origine dei dati, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e le finalità, modalità e logica del trattamento effettuato e che dal complessivo contenuto della risposta il riscontro può ritenersi sufficiente anche in riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l´indicazione dei soggetti cui erano stati comunicati i dati;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine a tutte le richieste formulate dal ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Marco Dolfi nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Marco Dolfi, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli