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Provvedimento del 28 aprile 2006 - [1290526]

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[doc. web n. 1290526]

Provvedimento del 28 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 gennaio 2006, presentato da Antonella Rossi nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 20 febbraio 2006 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative alla ricorrente per decorso del termine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso (02.11.2005)";

VISTO che, nella medesima nota del 16 febbraio 2006, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i dati relativi a due prestiti personali erogati rispettivamente il 16 settembre 2003 da Plusvalore S.p.A. ed il 21 ottobre 2002 da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., entrambi ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (….) non ancora regolarizzati", nonché ad un prestito personale accordato il 25 febbraio 2004 da Credial Italia S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati da meno di 12 mesi". Ciò trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300;  d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta  Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9   del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

VISTO che, nelle medesima nota del 16 febbraio 2006, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad un´ipoteca volontaria iscritta a carico della ricorrente, censita "nella banca dati informazioni da tribunali e registri immobiliari". Ciò in quanto tali dati, ad avviso della resistente, potrebbero essere trattati anche senza il consenso dell´interessato, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, in quanto provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque"; rilevato che nella medesima nota la resistente ha precisato che, per effetto di quanto disposto dall´art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell´Agenzia del territorio, i dati relativi all´ipoteca volontaria in questione, "in assenza di specifiche convenzioni stipulate con l´Agenzia del Territorio", sono solamente conservati dalla resistente e "vengono resi accessibili solo ai diretti interessati", senza formare oggetto di alcuna comunicazione o diffusione a terzi;

VISTA la nota del 9 marzo 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note inviate via fax da Plusvalore S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., rispettivamente il 27 ed il 30 marzo 2006, in risposta a specifica richiesta di questa Autorità, con le quali le predette società hanno confermato l´esattezza delle informazioni conservate nell´archivio di Crif S.p.A.;

RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi regolarizzati da meno di due anni o a ritardi non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 2, lett.  a) e comma 5 del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

CONSIDERATO inoltre che, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, va ritenuta congrua l´interruzione da parte della resistente dell´attività di riutilizzazione commerciale dei dati tratti dagli archivi catastali e dai registri immobiliari in assenza dei presupposti di legge attualmente previsti, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione o diffusione; ciò, nelle more dell´adozione del codice di deontologia e di buona condotta di cui all´art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma 371 dell´art. 1 della citata legge n. 311/2004 (cfr., anche, art. 1, comma 5, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81); rilevato che la resistente ha dichiarato, nel corso del procedimento, di aver già interrotto tale riutilizzazione e che, per questi motivi, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tale profilo;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all´interessata (la quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif S.p.A, nella nota di riscontro del 3 novembre 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessata a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 28 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli