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Provvedimento del 1 giugno 2006 [1304395]

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[doc. web n.1304395]

Provvedimento del 1 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da Luca Bosi a Massimiliano Parolin con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo all´attività svolta dal sito Internet "www.compagnidiviaggi.com"), ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si opponeva, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 aprile 2006 da Luca Bosi nei confronti di Massimiliano Parolin, con il quale l´interessato, nel lamentare il mancato riscontro del resistente, ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico di quest´ultimo le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 5 maggio 2006, con la quale il resistente, nel fornire i propri estremi identificativi, ha dichiarato di non conservare allo stato alcun dato del ricorrente, al quale, per errore, sarebbe stata inviata la comunicazione indesiderata volta esclusivamente a far conoscere il sito Internet dallo stesso curato, in qualità di persona fisica, "con scopo amatoriale";

VISTA la nota inviata via fax il 9 maggio 2006 con la quale il ricorrente ha contestato il ritardo con il quale il resistente ha fornito riscontro alle istanze ex artt. 7 e 8 del Codice e ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 130 del Codice (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) richiede il necessario consenso preventivo degli interessati anche l´invio di una sola comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o comunque a fini promozionali (come quella contestata volta a pubblicizzare i servizi offerti, sia pur gratuitamente, da un sito Internet);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste formulate dal ricorrente avendo il resistente fornito alle stesse un complessivo, sufficiente riscontro, seppure a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Massimiliano Parolin nella misura di euro 200 previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Massimiliano Parolin, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1° giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli