g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 giugno 2006 [1312570]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1312570]

Provvedimento del 21 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza, datata 5 gennaio 2006, inviata da Luigi Zuccherino agli uffici "Mc Arthur Glen" di Serravalle Scrivia e presso Mgr Management & Retail s.r.l. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di alcune comunicazioni promozionali non sollecitate (relative all´outlet "McArthurGlen" di Serravalle Scrivia), chiedeva conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota l´interessato si opponeva, altresì, al trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso regolarizzato il 15 marzo 2006 (nonché la successiva nota del 6 giugno 2006) con cui l´interessato, lamentando di non aver ricevuto riscontro, ha ribadito le proprie istanze chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 10 maggio 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 15 e il 16 giugno 2006 con le quali Stefano Stroppiana, per conto di Mgr Management & Retail s.r.l., qualificatasi titolare del trattamento, ha confermato l´esistenza dei dati personali del ricorrente e li ha messi a sua disposizione inviandogli copia della "cartolina del concorso "Vota la vetrina" tenutosi in ottobre 2005"(compilata dal ricorrente medesimo) dalla quale gli stessi sono stati raccolti; rilevato che la società ha dichiarato che i dati in questione, detenuti presso "i locali del titolare siti in Serravalle", sono stati utilizzati "per le finalità del concorso stesso, per ulteriori finalità di promozione della nostra attività (invio di materiale pubblicitario, ecc.)" e che gli stessi, detenuti in forma sia elettronica, sia cartacea, sono stati già cancellati;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice, dal momento che la citata società non ha fornito indicazioni al riguardo; ritenuto quindi di dover ordinare alla stessa di fornire riscontro a tale richiesta dell´interessato entro il 31 luglio 2006 dando conferma dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste tenuto conto del riscontro, seppur tardivo, fatto pervenire via fax da Mgr Management & Retail s.r.l. per conto della quale, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), è stato dichiarato che i dati personali in questione sono stati eliminati dagli archivi della società;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Mgr Management & Retail s.r.l. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e ordina a Mgr Management & Retail s.r.l. di comunicarli al ricorrente entro il 31 luglio 2006, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Mgr Management & Retail s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli