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Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Augusta (SR) - 6 luglio 2006 [1313600]

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 [doc. web n. 1313600]

Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Augusta (SR) - 6 luglio 2006

Registro delle deliberazioni
Del. N° 17 del 6 luglio 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA  riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale sono state riassunte le attività riferite al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 23 giugno 2003, nei confronti del Comune di Augusta (Sr), via Principe Umberto nr. 89, a seguito di un inadempimento a quanto disposto dall´art. 7 della legge 675/1996;

RILEVATO che il Dipartimento libertà pubbliche e sanità di questa Autorità, all´esito del procedimento amministrativo di controllo, ha accertato che il predetto ente, pur essendovi tenuto, non ha adempiuto all´obbligo di notificazione a questa Autorità ai sensi dell´art. 7 della legge 675/1996;

VISTO il verbale di operazioni compiute del 30 settembre 2002 e il verbale n. 9057/22085/30 del 23 giugno 2003 con cui l´Ufficio ha contestato al Comune di Augusta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione prevista dall´art. 7 della legge 675/1996 e sanzionata dall´art. 34, comma 1, della legge 675/1996 (ora, art. 163 d.lg. 196/2003 di seguito denominato Codice), in relazione alla mancata notificazione al Garante, avvertendolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal menzionato rapporto che il predetto ente, pur avendo ricevuto detto verbale in data 8 luglio 2003, come da notifica agli atti del procedimento effettuata dall´Unep di Roma, non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (facendo pervenire all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita dalla medesima autorità), né aver effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi del citato art. 16;

RILEVATO che l´ente effettuava trattamenti di dati personali per i quali la legge 675/1996  prevedeva la preventiva notificazione al Garante nelle forme e con le modalità previste dall´art. 7, comma 2, della medesima legge;

VISTO l´art. 34, comma 1, della legge 675/1996 come modificato dal d.lg. n. 467/2001 (ora, art. 163 del Codice), che puniva la violazione della disposizione di cui all´art. 7 della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni di lire, pari ad euro 5.164,00, a sessanta milioni di lire, pari ad euro 30.987,00;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di dieci milioni di lire pari a cinquemilacentosessantaquattro/00 euro;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, con riferimento ai criteri previsti dall´art. 11 della legge 689/1981, della gravità della sanzione;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

al Comune di Augusta (Sr), via Principe Umberto nr. 89, in persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare la somma di euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 34, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (ora, art. 163 del Codice) indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 34, comma 1, della legge 675/1996 (ora, art. 163 del Codice), sul bollettino del Garante pubblicato anche per via telematica ai sensi del regolamento n. 1/2000 del Garante;

INGIUNGE

al medesimo ente di versare la somma di euro 5.164,00 (euro cinquemilacentosessantaquattro/00) tramite l´allegato bollettino postale intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Siracusa" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata in originale, o in copia autentica, a questa Autorità quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 6 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1313600
Data
06/07/06

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca