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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Diomede s.r.l. - 12 luglio 2006 [1314255]

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[doc. web n. 1314255]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Diomede s.r.l. - 12 luglio 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n. 30 del 13 luglio 2006

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 16 aprile 2002 nei confronti di Diomede s.r.l., con sede in Milano, via Correggio n. 19, ora in liquidazione volontaria; rilevato che l´accertamento della violazione è conseguito ad accertamenti svolti a cura del Dipartimento realtà economiche e produttive circa annunci apparsi su quotidiani e periodici effettuati da società di ricerca e selezione del personale, dai quali è emersa l´assenza di un´idonea informativa all´interessato ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 d.lg. 196/2003, di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Dipartimento ha appurato, all´atto dell´accertamento, che nell´annuncio era presente solo una sintetica richiesta od invito ai candidati affinché inserissero nel curriculum la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, senza che ai medesimi fossero fornite, in conformità all´art. 10, comma 1, della legge 675/1996 (ora, art. 13, comma 1, del Codice), informazioni idonee ed esaustive riguardo al trattamento dei dati personali così raccolti;

VISTO il verbale n. 4551 del 16 aprile 2002 con cui l´Ufficio si è contestata a Diomede s.r.l., la violazione dell´art. 10, comma 1, della citata legge (ora, art. 13, comma 1, del Codice), sanzionata dall´art. 39, comma 2, della medesima legge (ora, art. 161 del Codice), informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale sono state addotte le seguenti considerazioni:

a) l´ingiustificata "applicazione retroattiva" del provvedimento del 10 gennaio 2002 in tema di informativa e richiesta di consenso da parte di società di selezione e ricerca del personale. Con il provvedimento del 13 gennaio 2000 il Garante avrebbe infatti affermato solo in astratto l´operatività dell´art. 10 e solo all´esito di una successiva verifica, con il provvedimento del 2002, avrebbe proceduto alla individuazione dei "vizi" riscontrati negli adempimenti e, quindi, alla redazione di "formule-tipo";

b) nell´inserzione sarebbero comunque ravvisabili i requisiti fissati dall´art. 10 della legge n. 675/1996 con riferimento al trattamento effettuato dalla società. Le finalità e modalità del trattamento risulterebbero di per sè evidenti dall´annuncio, mentre l´invio dei dati sarebbe stato rimesso alla discrezionalità degli interessati che intendessero partecipare alla selezione;

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett.  b), della legge 675/1996 (ora, art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) da cui conseguiva l´obbligo di fornire una previa informativa agli interessati riguardo al trattamento medesimo, nelle forme e con le modalità previste dall´art. 10, comma 1, della medesima legge (ora, art. 13, comma 1, del Codice);

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società nelle memorie difensive non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto:

a) il provvedimento del 13 gennaio 2000 non si è "limitato ad affermare in astratto l´operatività dell´art. 10 della legge 675/1996" per i trattamenti dei dati personali effettuati dalle società di ricerca del personale ed aveva, piuttosto, richiamato tutti gli operatori al rispetto dei principi già pienamente vigenti;

b) il rispetto dell´obbligo di informativa previsto dall´art. 10 della legge 675/1996 (ora, art. 13 del Codice), costituiva già all´epoca dei fatti presupposto essenziale della liceità del trattamento dei dati degli interessati, consentendo ad essi di esprimere una decisione consapevole sul conferimento degli stessi e permettendo di esprimere, ove necessario, un consenso libero ed informato;

VISTO l´art. 39, comma 2, della legge 675/1996 (ora, art. 161 del Codice), che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 10 della medesima legge (ora, art. 13, comma 1, del Codice) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro da 258,00 a 1549,00 euro (risalendo la violazione ad epoca antecedente all´adeguamento della medesima sanzione operato sia dal d. lg. 467/2001, sia dal d. lg. 196/2003);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di euro 258,00 (euro duecentocinquantotto/00);

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Diomede s.r.l., con sede in Milano, via Correggio n. 19, ora in liquidazione volontaria, in persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare la somma di euro 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (ora, art. 161 del Codice) indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la somma di euro 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) tramite l´allegato bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano ", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata in originale, o in copia autentica, a questa Autorità quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, il soggetto può proporre opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1314255
Data
12/07/06

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca