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[doc. web n. 1314281]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Filippi Giovanni & C. s.n.c. - 6 luglio 2006

Registro delle deliberazione
Del. n. 14 del 6 luglio 2006

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 22 ottobre 2003, nei confronti di Filippi Giovanni & C. s.n.c., con sede in Vicenza, viale Verdi n. 24 (ora trasformatasi in Filippi Giovanni s.r.l., con sede in Vicenza, viale Sant´Agostino n. 134) nella persona del legale rappresentante pro-tempore;

RILEVATO che l´accertamento della violazione è conseguito al ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. 196/2003, di seguito denominato Codice) presentato dal sig. Enrico Pucci in data 30 dicembre 2002, in relazione al trattamento di dati personali da parte della società;

CONSTATATO che sul ricorso l´Autorità ha adottato una decisione in data 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che la verifica effettuata d´ufficio, come specificato nella decisione sul ricorso, ha fornito un positivo riscontro del fatto che le modalità di trattamento indicate dal titolare comprendono sia la raccolta di dati personali, sia l´utilizzo dei medesimi al fine di inviare messaggi aventi contenuto commerciale e non esclusivamente informativo;

VISTO il verbale n. 16675 del 22 ottobre 2003 con cui l´Ufficio ha contestato a Filippi Giovanni & C. s.n.c. la violazione dell´art. 10, comma 1 (ora, art. 13, comma 1, del Codice), della citata legge, sanzionata dall´art. 39, comma 2, della medesima legge (ora, art. 161 del Codice), avvertendolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che la parte non risulta essersi avvalsa della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall´art 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b), della legge 675/1996 (ora, art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) per il quale ha previsto l´obbligo di fornire una previa informativa agli interessati riguardo al trattamento medesimo, nelle forme e con le modalità previste dall´art. 10, comma 1, della medesima legge (ora, art. 13, comma 1, del Codice);

VISTO l´art. 39, comma 2 della legge 675/1996 (ora, art. 161 del Codice), che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 10 della medesima legge (ora, art. 13, comma 1, del Codice) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro da 1.549,00 a 9.296,00 (risalendo la violazione ad epoca anteriore all´adeguamento della medesima sanzione operato dal d.lg. 467/2001);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00);

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Filippi Giovanni & C. s.n.c., già con sede in Vicenza, viale Verdi n. 24, in persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare la somma di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (ora, art. 161 del Codice) indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) tramite l´allegato bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Vicenza ", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata in originale, o in copia autentica, a questa Autorità quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, è possibile proporre opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro un termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 6 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1314281
Data
06/07/06

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca