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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Mediatec-Mr s.r.l. - 6 luglio 2006 [1314565]

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[doc. web n. 1314565]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Mediatec-Mr s.r.l. - 6 luglio 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n.16 del 6 luglio 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

Nella riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale sono state riassunte le attività riferite all´atto di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 23 giugno 2003 nei confronti di Mediatec-Mr s.r.l., sita in Prato (PO), via F.Brunelleschi n. 3;

Visto l´atto di contestazione di violazione amministrativa n. 9055/24615/30 del 23 giugno 2003 con cui l´Ufficio ha contestato a Mediatec-Mr s.r.l. la violazione dell´art. 10 della legge 675/1996 (ora, art. 13 del d.lg. n. 196/2003, di seguito denominato Codice), sanzionata dall´art. 39, comma 2, della medesima legge (ora, art. 161 del Codice), informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

Rilevato dal sopra indicato rapporto che la parte non risulta aver effettuato il pagamento in misura ridotta o prodotto scritti difensivi, documenti o richieste di audizione;

Preso atto che la predetta contestazione trae origine dal ricorso presentato dal sig. Andrea Lodrini nei confronti della menzionata società (fascicolo n. 24615), avente ad oggetto l´invio di una e-mail non richiesta a contenuto promozionale;

Rilevato che nella fase istruttoria del ricorso Mediatec-Mr s.r.l. ha fatto pervenire al Garante una memoria nella quale ha dichiarato di aver effettuato "una limitatissima attività di informazione e diffusione del nostro marchio e della nostra attività (…) anche a mezzo di posta elettronica"e che gli indirizzi dei destinatari di tali informazioni sono stati reperiti "all´interno dei forum, newsgroup, siti web e guestbook attinenti al tema del consumo e della tutela del consumatore";

Rilevato che l´attività svolta da Mediatec-Mr s.r.l. configura un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b), della legge 675/1996 (ora, art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) anche alla luce di quanto ammesso dalla medesima società che, in occasione della e-mail inviata al sig. Lodrini e nelle ulteriori e-mail, ha dichiarato di aver utilizzato dati personali, nel caso di specie indirizzi di posta elettronica, per promuovere propri servizi; atteso che la società non ha fornito alcuna idonea indicazione circa le modalità di adempimento all´obbligo di informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996, mentre è in atti la prova che, almeno nella circostanza dell´invio dell´e-mail al sig. Lodrini, non sia stata fornita alcuna informativa circa il trattamento di dati effettuato;

Ritenuta pertanto pienamente configurata, nei confronti di Mediatec-Mr s.r.l., la violazione dell´obbligo di informativa previsto, all´epoca dei fatti, dall´art. 10 della legge n. 675/1996;

Visto l´art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996, che puniva la violazione di cui all´art. 10 della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro da 1.549 a 9.296; visto l´art. 161 del Codice;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

Ritenuto di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di euro 1.549 (euro millecinquecentoquarantanove);

Vista la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Mediatec-Mr s.r.l., con sede in Prato (Po), via F.Brunelleschi n. 3, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (ora, art. 161 del Codice) indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Mediatec-Mr s.r.l. di versare la predetta somma di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) tramite l´allegato bollettino postale intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Prato", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata in originale, o in copia autentica, a questa Autorità quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 6 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1314565
Data
06/07/06

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca