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Ordinanza ingiunzione nei confronti del Ministero dell'istruzione (Ufficio regionale per la Campania) - 13 luglio 2006 [1315368]

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[doc. web n. 1315368]

Ordinanza ingiunzione nei confronti del Ministero dell´istruzione (Ufficio regionale per la Campania) - 13 luglio 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n.28 del 13 luglio 2006

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 31 luglio 2003, nei riguardi del Ministero dell´istruzione-Ufficio regionale per la Campania con sede in Napoli via Ponte della Maddalena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la mancata risposta alla richiesta di informazioni ed esibizione dei documenti effettuata ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge 675/1996 (ora, art. 157 del d.lg. 196/2003, di seguito denominato Codice);

RILEVATO che non sono state fornite a questa Autorità le informazioni e gli elementi richiesti in data 14 aprile 2003, così come indicato nella nota del 1° luglio 2003 del Dipartimento libertà pubbliche e sanità con la quale si è accertata la violazione in questione, e che era risultata inevasa anche una precedente richiesta del medesimo Dipartimento;

CONSIDERATO che la predetta richiesta dell´Autorità risulta regolarmente notificata, a mezzo raccomandata a/r, in data 18 aprile 2003;

VISTO il verbale n. 11530/24528/30 del 31 luglio 2003, notificato come da relata agli atti del procedimento in data 1° settembre 2003 dall´Unep di Roma, con cui l´Ufficio si è contestata al Ministero dell´istruzione-Ufficio regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione dell´art. 32, comma 1, della citata legge (ora, art. 157 del Codice), sanzionata dall´art. 39, comma 1, della medesima legge (ora, art. 164 del Codice), informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato dal dirigente dell´Area C-Direzione Generale-Uff. 1- Dirigenza scolastica ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nonché il verbale di audizione delle parti del 9 ottobre 2003, redatto ai sensi della medesima legge, nei quali la mancata risposta alla richiesta informazioni dell´Autorità viene attribuita esclusivamente all´intenso lavoro della Direzione che comprende la gestione amministrativa di numerosi dirigenti scolastici a livello regionale, nonché ad un disguido che sarebbe stato determinato anche dalla novità e complessità degli adempimenti a cui era all´epoca tenuta l´articolazione costituitasi ex novo ed organizzatasi a far data dal 6 marzo 2002;

RITENUTO che tali deduzioni difensive non risultano idonee ai fini della violazione amministrativa per omessa informazione al Garante, non concretizzando alcuna delle cause di esclusione della responsabilità previste dall´art. 4 della legge 689/1981;

CONSIDERATO che per l´espletamento dei propri compiti l´Autorità può richiedere al titolare del trattamento, al responsabile, all´interessato o a terzi di fornire informazioni o di esibire documenti ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge 675/1996 (ora, art. 157 del Codice);

VISTO l´art. 39, comma 1, della legge 675/1996 (ora, art. 164 del Codice), che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 32, comma 1, della medesima legge (ora, art. 157 del Codice) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro da 2.582,00 a 15.493,00 (risalendo la violazione ad epoca antecedente all´adeguamento della medesima sanzione operato dal d.lg. 467/2001);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di euro 2.582,00 (euro duemilacinquecentottantadue/00);

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

al Ministero dell´istruzione-Ufficio regionale per la Campania con sede in Napoli via Ponte della Maddalena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.582,00 (euro duemilacinquecentottantadue/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (ora, art. 164 del Codice) indicata in motivazione;

INGIUNGE

al citato ente di versare la somma di euro 2.582,00 (euro duemilacinquecentottantadue/00) tramite l´allegato bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli ", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata in originale, o in copia autentica, a questa Autorità quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, il soggetto può proporre opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1315368
Data
13/07/06

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca