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Provvedimento del 20 luglio 2006 [1323053]

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[doc. web n. 1323053]

Provvedimento del 20 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da WS s.r.l., in persona del legale rappresentante Sig.a XY, rappresentata e difesa dall´avv. Riccardo Barberis presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

La società ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza rivolta all´Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che la riguardano relativi all´esclusione da alcune gare d´appalto per l´affidamento di lavori pubblici. I dati erano riferiti, tra l´altro, al "collegamento sostanziale", riscontrato in occasione della partecipazione a gare di appalto, con altre società partecipanti alle medesime gare; erano contenuti poi nel "casellario informatico delle imprese" gestito dalla medesima Autorità ed accessibile mediante il relativo sito Internet. Con la predetta istanza la ricorrente aveva chiesto altresì, ai sensi dell´art. 7 del Codice, di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, l´indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento stesso.

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessata ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice affermando, tra l´altro, che l´iscrizione delle informazioni che la riguardano nel casellario informatico, e la loro conseguente diffusione indifferenziata (essendo il casellario accessibile, mediante il sito Internet dell´Autorità, da "chiunque senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di previa autenticazione"), sarebbero avvenute in modo illecito sotto vari profili, risultando "assolutamente indeterminato il tempo di permanenza di tali dati personali" nel casellario medesimo. La ricorrente ha pertanto ribadito la richiesta di cancellazione ed ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 maggio 2006 ai sensi dell´art. 149 del Codice, l´Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha risposto con memoria datata 9 giugno 2006, sostenendo tra l´altro di aver provveduto al temporaneo oscuramento delle annotazioni presenti nel Casellario Informatico a carico dell´impresa ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali della ricorrente registrati nel "casellario informatico delle imprese qualificate" istituito presso l´Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con particolare riferimento alla loro diffusione mediante pubblicazione sul relativo sito Internet.

Il trattamento in questione va esaminato alla luce degli artt. 18, comma 2 (in base al quale il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti) e 19 del Codice  (secondo cui la diffusione dei dati personali da parte di tali soggetti è consentita solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento).

L´iscrizione dei dati censiti in relazione alla ricorrente nel casellario informatico istituito presso l´Osservatorio per i lavori pubblici è lecita ai sensi dell´art. 27 del d.P.R. n. 34/2000 ("Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell´art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni").

Tuttavia, la contestata diffusione indifferenziata di tali informazioni (stante l´accessibilità non selezionata al casellario informatizzato mediante il sito Internet dell´Autorità resistente), non risultava giustificata per mancanza di un idoneo fondamento normativo. Il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede infatti che i dati del casellario siano "resi pubblici a cura dell´Osservatorio" e "posti a disposizione di tutte le stazioni appaltanti" (art. 27, comma 5); aggiunge poi che tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel casellario siano riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente.

In relazione alla giustificata contestazione della ricorrente, in luogo dell´integrale cancellazione dei dati dal casellario informatizzato richiesta dalla ricorrente, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessata, l´interruzione della visibilità in rete dei dati oggetto di contestazione, nelle more dell´integrale attuazione da parte della resistente (confermata con nota del 20 giugno 2006 indirizzata al Garante), di idonei accorgimenti che consentano di regolare in via generale l´accesso alle informazioni in questione alle sole stazioni appaltanti legittimate a conoscerle.

Con riferimento al caso di specie, l´Autorità resistente, nel corso del procedimento, ha attestato di aver già oscurato i dati personali relativi alla ricorrente. Sulla base di tale attestazione va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare è posto a carico dell´Autorità resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di euro 250 a carico dell´Autorità resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 20 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1323053
Data
20/07/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)