g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 luglio 2006 [1332474]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1332474]

Provvedimento del 26 luglio 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 30 maggio 2006 da XY nei confronti di Agos S.p.A. con il quale il ricorrente, che si era visto accordare una carta di credito di tipo revolving con un plafond più basso di quello richiesto, a causa di non meglio precisate informazioni in possesso della citata società finanziaria, ha chiesto di avere conferma di presunti dati pregiudizievoli che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile opponendosi al loro ulteriore trattamento, nonché di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto il risarcimento del danno causato da un utilizzo eventualmente riscontrato come illecito di tali dati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 26 giugno 2006 con la quale Agos S.p.A. (che in data 11 aprile 2006 aveva inviato all´interessato una carta di credito avente le caratteristiche richieste dallo stesso) ha sostenuto di aver anche inviato una nota datata 23 maggio 2006 con la quale aveva dato riscontro alle richieste formulate dall´interessato nell´istanza ex art. 7; rilevato che, nella stessa nota, la resistente ha comunicato i dati personali trattati, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; rilevato, infine, che la resistente ha comunicato che, dopo aver cancellato il nominativo dell´interessato "dalla lista dei clienti destinatari di informazioni di carattere commerciale …", ha confermato di non aver comunicato in relazione al ricorrente alcuna informazione creditizia di tipo negativo "presso gli enti terzi di tutela del credito";

VISTA la nota inviata il 27 giugno 2006 con la quale il ricorrente ha rilevato che la citata nota di riscontro datata 23 maggio sarebbe stata in realtà spedita il 14 giugno successivo, come risulta dal timbro postale apposto sulla busta (copia della quale è stata depositata in atti), e che pertanto il riscontro della resistente sarebbe pervenuto al ricorrente soltanto dopo l´invio al Garante del ricorso stesso; rilevato inoltre che il ricorrente ha ribadito le richieste relative alle spese del procedimento e al risarcimento del danno;

RITENUTO che, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, il ricorso è inammissibile atteso che questa Autorità non ha competenza in merito a tali richieste le quali, se del caso, devono essere proposte dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste del ricorrente, avendo la resistente fornito sufficiente riscontro al riguardo seppur solo dopo la presentazione del ricorso medesimo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Agos S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste del ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Agos S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli