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Provvedimento del 26 luglio 2006 [1332498]

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[doc. web n. 1332498]

Provvedimento del 26 luglio 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto in data 24 aprile 2006 proposto da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Silvia Sorrentino, nei confronti di Deutsche Bank S.p.A., C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito e Banca d´Italia, rappresentata e difesa dagli avv. ti Marco Mancini, Maria Patrizia de Troia e Marco di Pietropaolo, con il quale il ricorrente ha chiesto di cancellare e/o bloccare i dati personali che lo riguardano censiti, su segnalazione di Deutsche Bank S.p.A., nel sistema di informazioni creditizie (S.i.c.) gestito da C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito e presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia, chiedendo che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti; rilevato che il ricorrente, il quale aveva interrotto il pagamento delle rate di un finanziamento erogato da Deutsche Bank S.p.A. per avviare la commercializzazione di un "economizzatore per caldaie" (bene che in seguito si era rivelato inutilizzabile), in attesa dell´esito del procedimento penale nei confronti della società produttrice di tale apparecchiatura (contro la quale aveva anche sporto denuncia-querela per truffa), aveva in seguito estinto il proprio debito nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. il 22 aprile 2004 con accordo transattivo "a saldo e stralcio";

RILEVATO che, ad avviso del ricorrente, l´attuale conservazione dei dati che lo riguardano nell´ambito del S.i.c. gestito da C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito sarebbe illecito in quanto Deutsche Bank S.p.A., al momento della stipula del contratto, non avrebbe informato il medesimo ricorrente in ordine alla circostanza che i dati avrebbero potuto essere comunicati ad enti di valutazione del merito creditizio; rilevato che secondo lo stesso ricorrente Deutsche Bank S.p.A. avrebbe altresì omesso, al verificarsi dei ritardi nei pagamenti, di preavvisarlo circa l´intenzione di segnalarlo ai S.i.c.; che la cancellazione dei dati avrebbe dovuto essere effettuata già dal 22 aprile 2005, vale a dire decorsi 12 mesi dalla regolarizzazione degli inadempimenti, non potendo applicarsi al caso di specie, sempre ad avviso del ricorrente, i tempi di conservazione dei dati nei S.i.c. attualmente previsti dal codice deontologico di settore; che anche la segnalazione di "sofferenza" effettuata alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia sarebbe illecita in quanto Deutsche Bank S.p.A. non poteva ignorare che il mancato pagamento era dovuto non ad uno stato di insolvenza del ricorrente, bensì "a questioni sottese al contratto principale finanziato";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 16 giugno 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 30 maggio 2006 con la quale la Banca d´Italia: 1) ha precisato che la responsabilità della correttezza delle segnalazioni alla Centrale dei rischi grava sugli stessi intermediari segnalanti, non potendo l´Istituto "apportare d´iniziativa variazioni alle segnalazioni ricevute"; 2) ha sottolineato che Deutsche Bank S.p.A. ha effettuato una segnalazione di sofferenza in relazione al ricorrente "sino alla rilevazione mensile riferita a marzo 2004", ma che "il venir meno dell´obbligo di cancellazione per estinzione del rapporto non comporta la cancellazione delle segnalazioni riferite ai mesi pregressi"; 3) ha precisato che, potendo le banche e le finanziarie partecipanti alla Centrale dei rischi conoscere, attraverso il servizio di prima informazione, la posizione globale di rischio di un soggetto riferita, a seconda dei casi, alle ultime 24 o 36 rilevazioni (cfr. circ. n. 139/1991 e successivi aggiornamenti), le segnalazioni riferite al ricorrente cesseranno di essere visibili "allorquando sarà conclusa la rilevazione di marzo 2007";

VISTA la nota inviata il 5 giugno 2006 con la quale C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito, ad integrazione dei riscontri già forniti, ha sostenuto che, avendo il ricorrente estinto il finanziamento in questione a seguito di un accordo transattivo il 22 aprile 2004, applicando i principi richiamati nel provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 i dati relativi agli inadempimenti avrebbero potuto essere conservati per 36 mesi da tale data; rilevato, tuttavia, che, a seguito dell´entrata in vigore del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai S.i.c., che ha equiparato gli accordi transattivi c.d. "a saldo e stralcio" alle regolarizzazioni, C.T.C.–Consorzio per la tutela del credito aveva modificato nel proprio sistema la segnalazione relativa al finanziamento in questione, indicandola come "regolarizzazione con pagamento a saldo e stralcio, per accordo intervenuto fra le parti"; rilevato che, allo stato, essendo ormai decorso il termine di 24 mesi dall´estinzione del rapporto, previsto dall´art. 6, comma 2, lett. b), del predetto codice di deontologia e buona condotta, i dati relativi al ricorrente sono stati cancellati dal sistema di informazioni creditizie gestito da C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito;

VISTA la nota inviata il 5 giugno 2006 con la quale Deutsche bank S.p.A., quanto ai tempi di conservazione dei dati relativi al finanziamento erogato al ricorrente, si è richiamata a quanto già sostenuto da C.T.C.–Consorzio per la tutela del credito, precisando che, allo stato, la segnalazione relativa al ricorrente "risulta cancellata dalle centrali S.i.c. e, nello specifico, dalla banca dati della C.T.C."; rilevato, infine, che Deutsche Bank S.p.A. ha sostenuto di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati personali del ricorrente "contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento"; rilevato che nell´informativa sul trattamento dei dati consegnata al cliente veniva indicato, tra gli altri, anche C.T.C.–Consorzio per la tutela del credito "fra i soggetti cui possono essere trasferiti i dati dell´interessato" (come previsto dalla normativa allora vigente), mentre soltanto con l´entrata in vigore del citato codice di deontologia e buona condotta è stato introdotto l´obbligo di fornire all´interessato un´informativa specifica circa le modalità di funzionamento dei S.i.c.; rilevato che anche "il preavviso di imminente segnalazione" costituisce un adempimento che all´epoca della stipula del contratto di finanziamento e della successiva segnalazione non era dovuto;

VISTA la memoria depositata il 6 giugno 2006 con la quale la Banca d´Italia, richiamandosi alla precedente nota del 30 maggio 2006, ha sostenuto che il ricorso proposto nei propri confronti sarebbe inammissibile in quanto, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. d), del Codice, i diritti di cui all´art. 7 del Codice non possono essere esercitati mediante richiesta al titolare o al responsabile del trattamento, o con il ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice, se i trattamenti sono effettuati, come nel caso di specie, "da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità"; rilevato che la Banca d´Italia ha precisato che il trattamento dei dati a fini di gestione della Centrale dei rischi è effettuato in base ad espressa disposizione di legge (art. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. 385/1993 e deliberazione Cicr 29.3.1994) da un soggetto pubblico (Banca d´Italia) "per finalità di stabilità degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, consistenti nell´obiettivo di preservare le banche dai rischi conseguenti a eventuali esposizioni finanziarie multiple della clientela";

VISTA la memoria inviata il 7 giugno 2006 con la quale il ricorrente, nel confermare le argomentazioni già sviluppate con il ricorso, ha comunque rilevato come Deutsche Bank S.p.A. non abbia, nel proprio riscontro, preso posizione in ordine alla contestata segnalazione di "sofferenza" alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia che il ricorrente ritiene essere stata effettuata in modo erroneo;

VISTO il verbale dell´audizione del 12 giugno 2006 nel quale la Banca d´Italia ha ribadito che il ricorso sarebbe inammissibile nei propri confronti per i motivi già dedotti nella memoria del 6 giugno 2006;

VISTA la nota inviata il 19 giugno 2006 con la quale la Banca d´Italia, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, ha inviato "il tabulato relativo alla posizione del sig. XY (…) al momento della presentazione del ricorso, con riferimento al periodo massimo di visibilità delle informazioni da parte di eventuali intermediari interroganti", tabulato che contiene una segnalazione di rischio per "sofferenza" effettuata da Deutsche Bank S.p.A.;

VISTE le note inviate il 6 e il 13 luglio 2006 con le quali Deutsche Bank S.p.A., nel ribadire le considerazioni già svolte, ha sostenuto di aver effettuato in relazione al ricorrente una segnalazione di "sofferenza" alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia "per il periodo decorrente dal dicembre 2003 a tutto il mese di marzo 2004", vale a dire dall´estinzione del finanziamento con passaggio a sofferenza della restante parte di debito fino alla definitiva estinzione con accordo transattivo "a saldo e stralcio", avvenuta il 22 aprile 2004; rilevato che Deutsche Bank S.p.A. ha infine sostenuto di non effettuare più, allo stato, alcuna segnalazione in relazione al ricorrente;

RITENUTO che il ricorso è inammissibile nei confronti della Banca d´Italia in quanto il trattamento dei dati effettuato da tale Istituto per la gestione della predetta Centrale dei rischi rientra tra quelli rispetto ai quali, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. d), del Codice, non possono essere esercitati i diritti di cui all´art. 7, né può essere proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. e C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito in ordine ai dati riferiti agli inadempimenti a suo tempo comunicati dalla citata finanziaria a C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito, avendo entrambe le società confermato che tali dati sono stati cancellati dal S.i.c. gestito da C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito;

RILEVATO che il trattamento dei dati del ricorrente riferiti alla segnalazione di sofferenza a suo tempo effettuata da Deutsche Bank S.p.A. (tuttora rilevabile attraverso il servizio di prima informazione) non risulta essere stato effettuato da tale resistente in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati riferiti alla segnalazione di sofferenza in questione deve essere dichiarata infondata nei confronti di Deutsche Bank S.p.A.;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Banca d´Italia;

b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente riferiti alla segnalazione di sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. e C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito in ordine ai dati riferiti agli inadempimenti comunicati dalla predetta finanziaria a C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito;

d) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli