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Provvedimento del 28 settembre 2006 [1348737]

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[doc. web n. 1348737]

Provvedimento del 28 settembre 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci (in seguito alla ricezione di alcuni messaggi di posta elettronica non sollecitati relativi alla promozione di eventi e all´organizzazione di attività artistiche) con il quale lo stesso ha chiesto al predetto titolare del trattamento (dal quale non aveva ricevuto un idoneo riscontro ad una previa istanza inoltrata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali) di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, di conoscere l´origine degli stessi, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi completi del titolare e dell´eventuale responsabile, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché di ottenere la cancellazione dei dati e l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi sono stati eventualmente comunicati o diffusi; considerato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RILEVATO che il ricorrente ha precisato, in particolare, di aver ricevuto il 5 maggio 2006 un nuovo messaggio promozionale dopo l´assicurazione, pervenuta a mezzo posta elettronica il 12 dicembre 2005, che il suo indirizzo e-mail sarebbe stato cancellato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 26 giugno 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 19 maggio 2006 con la quale il titolare del trattamento, nel comunicare al ricorrente i dati che lo riguardano e nel riscontrare le sue ulteriori richieste, ha sostenuto di averne reperito l´indirizzo di posta elettronica su Internet, di non averlo inserito in alcuna banca dati e di aver spedito "erroneamente" in data 5 maggio 2006 l´ulteriore e-mail promozionale al medesimo recapito; rilevato che nella predetta nota il resistente ha, altresì, assicurato che "non sarà spedita (…) alcuna altra comunicazione di nessun tipo" all´indirizzo e-mail del ricorrente;

VISTA la memoria inviata via fax il 7 giugno 2006, con la quale il ricorrente ha contestato la completezza del riscontro ed ha ribadito le proprie richieste sottolineando che, "nonostante l´opposizione dell´interessato (…), il trattamento si è protratto per quasi un semestre (…)" dalla data dell´asserita cancellazione dei dati dello stesso;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale necessitano del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che la reperibilità in Internet di un indirizzo di posta elettronica non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso in ordine alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice ed i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché ad ottenere l´attestazione (qualora ad essi sia stato comunicato l´indirizzo del ricorrente) che la cancellazione sia stata portata a conoscenza di tali soggetti, non avendo il resistente fornito alcun riscontro al riguardo; ritenuto, quindi, che Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci dovrà, entro il 10 novembre 2006, riscontrare le citate richieste dando comunicazione, entro la medesima data, a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO, invece, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle stesse;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ed i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché ad ottenere l´attestazione che la cancellazione dei dati dell´interessato sia stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati siano stati eventualmente comunicati ed ordina a Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci di riscontrare le stesse entro il 10 novembre 2006, dando comunicazione dell´adempimento al Garante entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Magilla Spettacoli di Massimo Galantucci, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 28 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli