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Provvedimento del 11 ottobre 2006 [1357852]

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[doc. web n. 1357852]

Provvedimento del 11 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 maggio 2006, presentato da Massimo Alessandro Turchi, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo de Marchis presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A.; visto che il ricorrente, assistente di volo in servizio presso la società resistente, ha sostenuto di aver rinvenuto, in data 15 novembre 2004, "nel casellario degli assistenti di volo, nel comparto a lui destinato, una busta aperta nella quale era contenuta una lettera" con la quale la società, stante la sua "ripetuta e frequente indisponibilità" dimostrata nei ventiquattro mesi precedenti ("sensibilmente inferiore", ad avviso della società, "alla media di categoria nello stesso periodo"), gli aveva revocato l´autorizzazione ad usufruire "della concessione di titoli di viaggio aziendali", nonché ad interrogare il "sistema Ips" con riferimento alla propria persona; rilevato che l´interessato ha sostenuto che la lettera gli era stata consegnata in "busta aperta" inserita in un casellario "completamente aperto in uno dei due lati", consentendo che le valutazioni della propria prestazione lavorativa, nonché le informazioni idonee a rivelare il proprio stato di salute, fossero conoscibili non solo dall´incaricato della consegna della corrispondenza, ma anche da una pluralità di soggetti non autorizzati;

RILEVATO che l´interessato aveva inviato alla predetta società un´istanza contenente alcune richieste riconducibili ai diritti tutelati dall´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale aveva chiesto, in particolare, di conoscere le modalità e le finalità del trattamento dei dati in questione, specie di quelli relativi al suo stato di salute, oltre agli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato; rilevato, inoltre, che il ricorrente si era opposto alla prosecuzione del trattamento sollecitando la cancellazione e/o il blocco di tali dati che, con specifico riguardo ai "dati sanitari", sarebbero trattati per finalità diverse dagli scopi della loro raccolta;

RILEVATO che l´interessato, non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso al Garante ribadendo le richieste formulate e chiedendo di adottare ogni opportuno provvedimento per garantire la riservatezza dei dati personali, "anche con riferimento alle modalità di comunicazione della valutazione di servizio "; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese dell´odierno procedimento siano poste a carico della controparte;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata il 19 giugno 2006 con la quale la resistente ha ritenuto lecito il trattamento dei dati personali del ricorrente contenuti nella lettera in questione, considerando anche corrette le modalità della sua trasmissione (in quanto in essa non si farebbe alcun riferimento, "né direttamente né indirettamente", allo stato di salute, ma comparirebbe unicamente "una constatazione relativa all´attività lavorativa dell´interessato, le cui informazioni sono desunte dai dati relativi alle presenze in servizio"); rilevato che la resistente ha anche sostenuto che "le informazioni relative ai periodi di malattia dei dipendenti –periodi da essi stessi comunicati senza alcun riferimento alla diagnosi, ma con la mera indicazione della prognosi- vengono trattate esclusivamente ai fini della gestione del rapporto di lavoro degli stessi e dell´attività operativa della Compagnia", risultando pertanto impossibile cessare il relativo trattamento; rilevato che la resistente, oltre a fornire indicazioni in ordine al responsabile del trattamento, ha anche sostenuto che "l´accesso al c.d. Casellario Naviganti (… strumento normale di comunicazione con il personale navigante di informazioni relative al rapporto di lavoro) è consentito esclusivamente a personale incaricato della consegna, da un lato, e ai diretti interessati che possono in via esclusiva accedere alla propria casella nominativa, dall´altro";

VISTA la nota del 18 luglio 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inviata il 31 luglio 2006 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro della resistente sostenendo, in particolare, che il riferimento all´"indisponibilità" del ricorrente contenuto nella lettera in questione "si ricollega strettamente alle condizioni di salute" e che il provvedimento di revoca della concessione dei titoli di viaggio aziendali sarebbe stato adottato proprio in ragione di tale "indisponibilità";

VISTA la nota inviata dalla resistente il 5 ottobre 2006, a seguito di specifica richiesta di questa Autorità, nella quale è stato sostenuto che: 1. "l´accesso al Casellario Naviganti, unico per piloti e assistenti di volo, è consentito solo al suddetto personale quanto si trova in divisa, ad inizio e/o fine servizio"; 2. "le caselle, tutte dotate di serratura, sono anonime e identificabili esclusivamente da un codice numerico assegnato alla matricola aziendale di ciascun navigante" e, per "la configurazione delle stesse", consentono "la sola immissione di documenti"; 3. "le comunicazioni da inserire nel casellario vengono raccolte ed immesse nelle caselle da fattorini preposti a tale mansione ";
RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tutti i dati personali che riguardano il ricorrente trattati nella vicenda sono dati personali comuni, non potendo il riferimento all´"indisponibilità" contenuto nella lettera in questione essere considerato di per se stesso alla stregua di un dato sensibile attinente allo stato di salute;

RILEVATO, inoltre, che il trattamento dei dati in questione non risulta effettuato dalla resistente in modo illecito attraverso le competenti strutture aziendali per finalità relative al rapporto di lavoro in essere tra le parti; rilevato, pertanto, che devono essere dichiarate infondate le richieste di cancellazione e di blocco dei dati;

RILEVATO che dai riscontri pervenuti nel corso dell´istruttoria, e contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è emerso che le caselle assegnate al personale nell´ambito del c.d. "Casellario naviganti" sono dotate di serratura e sono identificabili esclusivamente sulla base di un codice numerico assegnato alla matricola aziendale di ciascun navigante; rilevato, tuttavia, che una modalità di dettaglio riscontrata (consegna della corrispondenza in busta aperta) non risulta idonea ai fini della riservatezza dei dati delle persone interessate, dati, che, per quanto non sensibili, richiedono comunque idonee cautele protettive, specie quando attengono a valutazioni di prestazioni professionali, stati di servizio, notizie sull´attività lavorativa, ecc.; ritenuto, quindi, che, il ricorso deve essere accolto limitatamente all´opposizione al trattamento, ordinando alla resistente di adottare ogni ulteriore misura idonea a mantenere riservati i dati del ricorrente attualmente inseriti nel casellario naviganti (es. consegna in busta chiusa, comunicazioni spillate in modo da non consentire la visione, anche accidentale, da parte del personale che le consegna e di terzi non autorizzati, invio per posta elettronica), a decorrere dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma di tale adempimento all´interessato ed a questa Autorità entro il 15 novembre 2006;

RILEVATO che la società titolare del trattamento, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito un sufficiente riscontro alle restanti richieste formulate dal ricorrente; ritenuto quindi di dover dichiarare in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente all´opposizione al trattamento dei dati riferita alle modalità di trasmissione della corrispondenza al personale navigante e ordina alla resistente di adottare ogni opportuna misura idonea a garantire la piena tutela della riservatezza dei dati delle persone interessate, a decorrere dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma di tale adempimento all´interessato ed a questa Autorità entro il 15 novembre 2006;

b) dichiara infondate le richieste di cancellazione e di blocco dei dati;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Alitalia–Linee Aeree Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma,  11 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli