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Provvedimento del 31 ottobre 2006 [1366644]

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[doc. web n. 1366644]

Provvedimento del 31 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 9 maggio 2006 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con la quale XY, dipendente di tale società e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della Cassa medesima (di cui uno per il riconoscimento della qualifica superiore), ha chiesto che gli fossero comunicate tutte le informazioni personali che lo riguardano contenute in eventuali deliberazioni assunte dai competenti organi statutari della Cassa con riferimento ad alcuni documenti già in suo possesso (in particolare, una relazione del ricorrente sulla sua attività svolta nel 2003, una richiesta di autorizzazione di lavoro straordinario di 45 minuti avanzata dallo stesso nel 2000 per "(insostenibile) carico di lavoro", una lettera di contestazione di un´assenza ingiustificata riferita alla giornata dell´8 giugno 2004, nonché i giudizi professionali relativi agli anni 2002-2004);

VISTO il ricorso presentato al Garante il 13 giugno 2006 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Supino e Lorenzina Iezzi presso il cui studio ha eletto domicilio, con il quale l´interessato, non avendo ricevuto idoneo riscontro alla predetta istanza, ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico della banca le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 19 settembre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta il 24 luglio 2006 con la quale la resistente, nel richiamare la situazione contenziosa che vede il ricorrente e l´istituto di credito medesimo coinvolti da diverso tempo in alcuni procedimenti giudiziari incardinati dinanzi al Tribunale di Chieti (in particolare, in quello avviato per il riconoscimento della qualifica superiore), ha dichiarato di non poter dar corso alle richieste del ricorrente tenuto conto del disposto dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice. Ciò, anche alla luce della recente produzione in giudizio da parte del ricorrente di alcuni documenti ottenuti per il tramite di altri ricorsi proposti al Garante ex artt. 145 e ss. del Codice, produzione che, ad avviso della banca, avrebbe il "solo e precipuo scopo di danneggiare l´istituto di credito", comportando un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa;

VISTE le note anticipate via fax il 24 luglio e il 26 settembre 2006, con le quali il ricorrente ha contestato tale riscontro e ha chiesto copia della procura rilasciata agli avvocati che rappresentano la resistente;

VISTA la memoria inoltrata in data 13 ottobre 2006 con la quale la resistente, nell´allegare copia della procura richiesta, ha ribadito che, alla luce del contenzioso in corso con il ricorrente dinanzi al giudice ordinario, e in relazione all´invio a cura del medesimo interessato di parte della documentazione alla Banca d´Italia, quale ente di vigilanza sugli istituti creditizi, la banca non potrebbe fornire riscontro all´interessato senza pregiudicare il proprio diritto di difesa;

VISTE le note pervenute via fax il 16 ottobre 2006 con le quali il ricorrente ha sostenuto che nessun pregiudizio può derivare alla resistente dal comunicare i dati personali che lo riguardano che lo stesso ritiene essere contenuti nelle predette deliberazioni;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice -come già rilevato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti- consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali formulata dal ricorrente va esaminata anche in rapporto all´invocato art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice per il periodo durante il quale può derivarne pregiudizio al titolare del trattamento per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

RITENUTO che, dalla documentazione prodotta in atti, risulta sussistere una situazione contenziosa particolarmente complessa fra le parti, testimoniata dai diversi giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Chieti e che, con riferimento ai dati personali richiesti dal ricorrente (connessi all´attività professionale svolta o che era da svolgersi da parte dello stesso o ad accadimenti avvenuti nel corso ed in relazione al suo rapporto di lavoro presso la resistente), la resistente ha fornito, nel caso di specie, sufficienti elementi a supporto della propria richiesta di differimento, in questa specifica fase del giudizio, del diritto di accesso, tenuto conto del fatto che la conoscenza di tali dati da parte del ricorrente potrebbe, al momento, pregiudicare il diritto di difesa della resistente, in particolare nel giudizio instaurato dallo stesso per il riconoscimento di una qualifica superiore;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso non risulta allo stato fondato in relazione alla richiesta di accedere ai dati personali, non dovendosi pregiudicare, in via del tutto temporanea e in relazione alle specifiche circostanze rappresentate, l´attività delle parti in giudizio e ritenendo quindi al momento legittimo il differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

RILEVATO infine che, cessate del tutto tali circostanze, il diritto di accesso ai dati richiesti potrà essere nuovamente esercitato dall´interessato nei limiti e con le modalità sopra evidenziate in relazione al disposto dell´art. 10 del Codice e che lo stesso potrà riguardare comunque, come si è detto, le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall´art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo eventualmente espresse;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 31 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli