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Provvedimento del 16 novembre 2006 [1367719]

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[doc. web n. 1367719]

Provvedimento del 16 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 23 giugno 2006, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Di Porto e dalla dott.ssa Federica Citoni nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto la cancellazione dal "Dossier persona Cerved " dei dati, ritenuti pregiudizievoli, relativi al fallimento (chiuso nel 1989) della società –BX s.a.s. di GY– della quale il ricorrente era stato socio accomandante; rilevato che, a giudizio del ricorrente, il trattamento di tali dati sarebbe non pertinente ed eccedente, trattandosi di una procedura concorsuale chiusa nel 1989 (nella quale è peraltro intervenuta, il gg mm aaaa, una sentenza di riabilitazione civile nei confronti del socio accomandatario GY), ma, soprattutto, in ragione della veste esclusiva di socio accomandante ricoperta dal ricorrente; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 4 ottobre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inviata via fax il 26 luglio 2006 con la quale il titolare, ad integrazione dei riscontri forniti, ha sostenuto che il trattamento dei dati del ricorrente non è effettuato in modo illecito e di non essere tenuto alla cancellazione dei dati in questione che sono tratti da pubblici registri; rilevato che la resistente ha dichiarato che i dati contestati non possono, a proprio avviso, essere considerati pregiudizievoli; ciò, in quanto, come risulta da copia del "Dossier persona" relativo al ricorrente aggiornato al 20.7.2006, nella sezione "Controllo automatico eventi pregiudizievoli", è riportata l´indicazione "Nessun evento da segnalare"; rilevato che tali dati, a detta della resistente, vengono riportati come "fatto storico" senza alcuna valenza pregiudizievole, al fine di "agevolare la rappresentazione di un quadro unitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attività commerciali dei singoli operatori economici "; rilevato, infine, che la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 27 luglio 2006 nel corso della quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati, ritenuti pregiudizievoli, relativi al fallimento, mentre la resistente, nel ribadire che il trattamento è lecito, ha anche sostenuto che i dati riportati sono corretti; ciò, in quanto, con riferimento al fallimento in questione, viene specificata la data e la motivazione della chiusura della procedura concorsuale;

VISTE le nota inviate il 26 ottobre e il 6 novembre 2006, con le quali la resistente, pur ribadendo nuovamente che il trattamento non è illecito, ha comunque dichiarato che, " in considerazione della circostanza (…) che la chiusura del fallimento della società BX di GY sas risale all´anno 1989", ha eliminato dal "Dossier persona " relativo al ricorrente il riferimento al fallimento in questione (come da copia del citato Dossier aggiornato al 3 novembre 2006);

RILEVATO che il trattamento posto in essere dalla resistente ha avuto ad oggetto dati personali tratti da pubblici registri (dati i quali possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice), fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO che, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alla richiesta del ricorrente, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma,  16 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli