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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda sanitaria locale città di Milano - 14 settembre 2006 [1368966]

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[doc. web n. 1368966]
[v. Revoca ordinanza ingiunzione]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda sanitaria locale città di Milano - 14 settembre 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n. 37 del 14 settembre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa predisposto in data 20 ottobre 2004 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale città di Milano sita in Milano Corso Italia n. 19, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003, di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 24029 datata 16 giugno 2004) ed a fronte di specifica delega di questa Autorità (n. 26333 del 15 luglio 2004), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni del 20 ottobre 2004 dai quali è risultato che:

a) l´azienda sanitaria tratta dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, i quali sono trattati a fini di prestazione di servizi sanitari per via telematica, e non, relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, e monitoraggio della spesa sanitaria, su supporti cartacei ed informatici;

b) il trattamento è svolto con le seguenti modalità: collegamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale con informazioni relative a pagamenti, esenzioni o corretta prescrizione di medicinali, elaborazioni di dati raccolti da terzi, operazioni di trattamento affidate in parte a terzi, organizzazione di banche dati, raccolta di dati mediante strumenti elettronici, raccolta di dati presso l´interessato, raccolta di dati presso organismi e strutture del Servizio sanitario nazionale, trattamenti temporanei finalizzati ad una rapida aggregazione di dati o alla loro trasformazione in forma anonima e trattamento di dati mediante prelievo di materiale biologico; considerato altresì, come dichiarato per l´Azienda, che per detti trattamenti era stata effettuata la notificazione ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996, ma non la diversa e nuova notificazione dovuta, sempre al Garante, ai sensi dell´art. 37 del Codice (cfr. l´art. 181, comma 1, lett c));

VISTO il verbale n. 19 del 20 ottobre 2004 con cui si è contestata all´Azienda sanitaria locale città di Milano, sita in Milano, Corso Italia n. 19, la violazione prevista dell´art. 37 (e sanzionata dall´art. 163) del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto che la predetta azienda non risulta essersi avvalsa della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall´art. 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO che l´attività svolta dall´azienda configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità, ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. a) e b) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di ventimila/00 euro, in considerazione anche di una precedente sanzione amministrativa ex art. 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, già applicata al medesimo titolare per una diversa fattispecie riguardante pur sempre la protezione dei dati personali;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su due sole testate giornalistiche di cui, una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel "Corriere della Sera" e, l´altra, ne "Il Giorno";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

all´Azienda sanitaria locale città di Milano, sita in Milano Corso Italia n. 19, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta,  sulle testate giornalistiche "Corriere della Sera" e "Il Giorno";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 20.000,00 (ventimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Milano ", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli