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Provvedimento del 7 dicembre 2006 [1370411]

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[doc. web n. 1370411]

Provvedimento del 7 dicembre 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 luglio 2006, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Marangoni, presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., con il quale lo stesso, ZK in servizio presso la società resistente, ha ribadito la propria istanza di accesso già formulata alla medesima resistente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con riferimento "ai dati personali contenuti nel fascicolo personale attestante lo stato di servizio con particolare riferimento alla presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disciplinari"; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 24 ottobre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 7 agosto 2006 con la quale la resistente, nel comunicare che il mancato riscontro alla predetta istanza è stato determinato "dalla circostanza che tale lettera è stata genericamente indirizzata all´Alitalia, la cui organizzazione è complessa ed articolata in più sedi", ha allegato copia del riscontro fornito a tutte le istanze contenute nell´interpello preventivo ex art. 8 del Codice (ivi comprese, quindi, quelle non ribadite dal ricorrente con il ricorso proposto ex art. 145 del Codice) e tra esse, in particolare, quella resa alla richiesta di conferma dell´esistenza di dati relativi a "sanzioni o provvedimenti disciplinari", attestando che nel "fascicolo personale non risultano atti comprovanti sanzioni disciplinari" a carico dell´interessato medesimo;

VISTA la nota del 31 ottobre 2006 con la quale il ricorrente, contestando la formulazione del riscontro, ha ribadito la richiesta relativa alle spese;

VISTA la nota di replica inoltrata via fax il 29 novembre 2006 con la quale la resistente ha evidenziato l´idoneità del riscontro già fornito e ha chiesto che venga rigettata la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la società titolare del trattamento fornito, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Alitalia–Linee aeree italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli