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Provvedimento del 7 dicembre 2006 [1375186]

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[doc. web n. 1375186]

Provvedimento del 7 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 17 luglio 2006, presentato da Maria Stella Iorfino nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione; rilevato che la ricorrente ha inoltre sostenuto che tale trattamento è illecito non avendo ricevuto né l´informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell´art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota dell´11 ottobre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 18 settembre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata con riferimento a: a) un prestito personale erogato da Compass S.p.A. il 12 febbraio 2004 e ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati"; b) un prestito personale e a una carta di credito con pagamento rateale accordati da Consel S.p.A. rispettivamente in data 18 agosto 2004 e 11 luglio 2005 ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati"; c) un prestito personale e a una carta di credito con pagamento rateale accordati da Fiditalia S.p.A. rispettivamente in data 30 settembre 2004 e 18 luglio 2005 ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati"; d) una carta di credito con pagamento rateale accordata da Consumer Financial Services S.r.l. in data 9 luglio 2004 ed ancora in essere con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati"; ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta opererebbe, a proprio avviso, esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti;

VISTO che Crif S.p.A., con la nota del 18 settembre 2006, ha anche sostenuto di aver inviato una nota di riscontro (datata 20.2.2006 e allegata in atti) all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva confermato di aver cancellato tutte le informazioni creditizie di tipo "positivo" censite in relazione alla ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie;

VISTA la nota inviata via fax il 9 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Consel S.p.A. ha sostenuto che, in relazione al prestito personale erogato il 18 agosto 2004, la ricorrente ha concordato un piano di rientro con effetti cambiari per il pagamento delle rate scadute dal 17/4/2006 al 17/8/2006, piano che "prevede l´ultimo pagamento in data 30/03/2007"; rilevato che in relazione alla carta di credito con pagamento rateale emessa l´11 luglio 2005, la ricorrente, dichiarata decaduta dal beneficio del termine nel mese di maggio 2006, risulta debitrice per la somma di euro 2.436,34 per il cui recupero è stata incaricata un´altra società; rilevato che la predetta società ha allegato copia del modulo di richiesta dei finanziamenti sottoscritto dalla cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato che la stessa società ha anche allegato copia delle comunicazioni inviate alla ricorrente il 28 ottobre 2005, 27 gennaio 2006 e 24 febbraio 2006 "contenenti il preavviso circa l´imminente registrazione presso i S.I.C." dei dati personali che la riguardano;

VISTA la nota inviata via fax il 9 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto che, in relazione al prestito personale definito "Multiconto" erogato il 30 settembre 2004 utilizzato inizialmente tramite "Finanziamento a termine" e in seguito mediante carta di credito con pagamento rateale, la ricorrente ha maturato "ritardi nei pagamenti rispetto ai termini convenuti, tanto da costringere Fiditalia S.p.A. (…) ad applicare le penali e gli oneri accessori convenzionalmente previsti, nonché ad attivare le proprie procedure di recupero"; rilevato che la ricorrente, dichiarata decaduta dal beneficio del termine il 12 giugno 2006, è attualmente debitrice nei confronti della società  della somma complessiva di euro 19.668,92; rilevato che, in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta, la stessa società ha allegato copia delle "lettere di preavviso e sollecito" inviate alla ricorrente il 22 novembre 2005, il 5 gennaio 2006, l´11 gennaio 2006 e il 21 giugno 2006;

VISTA la nota inviata via fax il 10 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Compass S.p.A. ha sostenuto che, con riferimento al prestito personale erogato il 12 febbraio 2004, la ricorrente ha maturato diversi ritardi nel rimborso delle rate, tanto che in data 13 settembre 2006 è stata notificata la decadenza dal beneficio del termine con intimazione a versare immediatamente il saldo residuo; rilevato che allo stato la ricorrente risulta debitrice della somma di euro 8.590,70; rilevato che la società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dalla cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato che in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta,  Compass S.p.A. ha inviato in allegato copia della "comunicazione relativa al preavviso per la registrazione presso i SIC" inviata alla ricorrente in data 31 maggio 2006;

VISTA la nota inviata via fax il 9 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Consumer Financial Services S.p.A. ha sostenuto che, in riferimento alla carta di credito con pagamento rateale accordata alla ricorrente il 9 luglio 2004, la ricorrente ha interrotto il rimborso delle rate a decorrere dal mese di novembre 2005; rilevato che la società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dalla cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato che in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta, la stessa società ha dichiarato di non aver inviato alcuna comunicazione in merito, ritenendola non dovuta "in quanto il primo insoluto si è verificato nel mese di gennaio 2005";

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto dalla parte resistente nel corso del procedimento, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione a partire dal 1° maggio 2005; ritenuto, quindi, che il trattamento dei dati relativi ai ritardi riferiti alla carta di credito con pagamento rateale accordata da Consumer Financial Services S.p.A. il 9 luglio 2004 non è stato effettuato in modo lecito, non risultando, per espressa ammissione dell´ente partecipante, che sia stato fornito il predetto preavviso; rilevato che in ordine a tale profilo, tenuto conto della specificità del rapporto di finanziamento in questione, il ricorso deve quindi essere accolto e che, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, deve essere ordinato a Crif S.p.A. di sospendere la visibilità della posizione riferita a tale finanziamento dal sistema di informazioni creditizie gestito da tale società (sino a quando non verrà fornito al ricorrente dall´ente partecipante al sistema, Consumer Financial Services S.p.A., il predetto preavviso nei termini e con le modalità previste dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia) dando conferma a questa Autorità e alla ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il 12 febbraio 2007;

RILEVATO, invece, che, con riferimento al prestito personale erogato da Compass S.p.A. in data 12 febbraio 2004, al prestito personale e alla carta di credito con pagamento rateale accordati da Consel S.p.A. rispettivamente in data 18 agosto 2004 e 11 luglio 2005, nonché al prestito personale e alla carta di credito con pagamento rateale accordati da Fiditalia S.p.A. rispettivamente in data 30 settembre 2004 e 18 luglio 2005, tali società hanno inviato copia delle comunicazioni contenenti il preavviso di imminente o ulteriore registrazione presso i s.i.c., in caso di perdurante inadempimento, inviate alla ricorrente; rilevato che la cancellazione di tali informazioni creditizie di tipo "negativo" deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO che Crif S.p.A., nella predetta nota di riscontro datata 20.2.2006, aveva già dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo", comunicando tale informazione alla ricorrente sia presso l´indirizzo di residenza, sia presso il domicilio eletto; ritenuto quindi che in ordine a tale profilo il ricorso non risulta fondato, avendo l´interessata ricevuto già in merito un adeguato riscontro prima della proposizione del ricorso;

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi a una richiesta di carta di credito con pagamento rateale rivolta a Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 31 agosto 2006 (richiesta avanzata in data successiva all´inoltro dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessata, ordina a Crif S.p.A. di sospendere la visibilità della posizione riferita al finanziamento erogato da Consumer Financial Services S.p.A. il 9 luglio 2004, dando conferma a questa Autorità e alla ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il 12 febbraio 2007;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito personale erogato da Compass S.p.A. in data 12 febbraio 2004, al prestito personale e alla carta di credito con pagamento rateale accordati da Consel S.p.A. rispettivamente in data 18 agosto 2004 e 11 luglio 2005, nonché al prestito personale e alla carta di credito con pagamento rateale accordati da Fiditalia S.p.A. rispettivamente in data 30 settembre 2004 e 18 luglio 2005;

c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei restanti dati "positivi". 

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli