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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1376409]

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[doc. web n. 1376409]

Provvedimento del 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 26 settembre 2006, presentato da Lico Santo s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Mobilio, nei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A., con il quale la società ricorrente ha ribadito la richiesta, già formulata in un´istanza datata 30 marzo 2006, volta ad ottenere la comunicazione, in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi ad un contratto di conto corrente ad essa intestato (rispetto al quale è insorta una controversia in ordine alla contabilizzazione degli interessi); rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 21 novembre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 26 ottobre 2006 con la quale la banca resistente ha sostenuto, tra l´altro, che "non rientra (…) nell´ambito di applicazione del Codice la richiesta di integrale e incondizionato rilascio di tutta la documentazione bancaria, anche in riferimento a parti di atti e contratti non contenenti dati personali del richiedente" e che tale richiesta "non può trasformarsi in una pretesa del richiedente ad ottenere direttamente, sempre e comunque copia integrale della documentazione che contenga i dati medesimi", come invece previsto dall´art. 119 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 385/1993) che riconosce il diritto del soggetto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione richiesta;

VISTA la nota inviata via fax l´11 dicembre 2006, con la quale la società ricorrente, nel contestare quanto rilevato da Bnl S.p.A., ha ribadito la propria richiesta volta non alla "materiale esibizione o copia di tutti gli atti che contengono anche i suoi dati personali" quanto piuttosto alla "estrazione di tali dati dagli atti e documenti che li contengono e la loro comunicazione in modo intelligibile e senza alcun contributo spese";

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all´art. 119 del predetto testo unico il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell´amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni";

RILEVATO che la società ricorrente ha chiesto legittimamente di accedere a tutti i dati personali che la riguardano conservati dall´istituto di credito resistente in relazione ad un rapporto di conto corrente specificamente individuato; rilevato che tale diritto (fatte salve le sole eccezioni specificamente individuate nell´art. 8, comma 2, del Codice) non deve essere esercitato necessariamente rispetto ad ambiti o settori particolari;

CONSIDERATO (in ordine alle modalità di riscontro all´interessato) che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al contrario di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti";

RILEVATO altresì che l´esercizio del diritto di accesso a specifici dati personali, vantato con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato (anche in ordine al profilo delle spese) a quanto statuito, ad altri fini, dal citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali della società ricorrente (esplicitamente avanzata ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali) non ancora comunicati alla stessa e relativi al contratto bancario di cui in premessa; ritenuto che va, quindi, disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all´art. 10 del Codice, entro il 10 febbraio 2007, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A. nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina a Banca nazionale del lavoro S.p.A.  di corrispondere alla richiesta della società ricorrente di accedere ai dati personali relativi al contratto di conto corrente dalla stessa intrattenuto presso la banca resistente, entro il 10 febbraio 2007, dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE 
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli