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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1377587]

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[doc. web n. 1377587]

Provvedimento del 20 dicembre 2006


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Zucconi

nei confronti di

Genertel S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il  dottor Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata nei confronti di Genertel S.p.A. ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione telefonica promozionale (relativa all´offerta di servizi assicurativi), aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscerne l´origine, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati. Il ricorrente si è inoltre opposto al trattamento dei propri dati personali a fini commerciali e pubblicitari, sollecitandone la cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, l´interessato ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 settembre 2006 ai sensi dell´art. 149 del Codice, Genertel S.p.A, con nota del 10 ottobre 2006, nel riscontrare le richieste dell´interessato, ha, tra l´altro, sostenuto:

  • di non aver risposto all´istanza formulata dal ricorrente in quanto la stessa non è pervenuta presso i "competenti uffici" a causa di un "disguido";
  • di non essere in possesso di dati dell´interessato in quanto gli stessi "non sono stati rinvenuti negli archivi cartacei ed informatici" della società;
  • che il nominativo, riferito dal ricorrente, della persona che ha effettuato la telefonata per conto della società resistente, "non è presente nella lista degli incaricati e risulta del tutto sconosciuto all´impresa".

Con nota datata 18 ottobre 2006 il ricorrente ha precisato che l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice è stata regolarmente recapitata alla società resistente (come risulta dalla ricevuta di ritorno della raccomandata) e che la persona qualificatasi come incaricato della Genertel S.p.A. mostrava chiaramente di essere stato "addestrato" alla vendita per telefono di prodotti assicurativi.

Attesa la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alle richieste del ricorrente, questa Autorità, con nota del 6 novembre 2006, ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice.

Con nota datata 8 novembre 2006 Genertel S.p.A. ha confermato quanto esposto nella precedente memoria, ribadendo di non detenere dati personali dell´interessato e dichiarando la propria totale estraneità all´episodio contestato.

Questa Autorità, infine, ha chiesto alla società resistente di precisare se la stessa, nel periodo di tempo al quale si riferisce la vicenda oggetto del ricorso (luglio 2006), abbia affidato a società o enti esterni lo svolgimento di attività di marketing telefonico e, in caso affermativo, di fornire l´elenco di tali soggetti.

Con nota del 29 novembre 2006 Genertel S.p.A, ribadendo nuovamente la propria estraneità all´episodio contestato dal ricorrente, ha dichiarato di "non aver affidato a società o enti esterni alcun tipo di attività di marketing telefonico".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato a fini di marketing telefonico.

La resistente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, ha fornito un riscontro sufficiente alle richieste dell´interessato. Genertel S.p.A. ha infatti sostenuto, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di essere estranea alla vicenda oggetto del ricorso in quanto non detiene nei propri archivi cartacei ed informatici i dati personali dell´interessato ed ha attestato, sempre sotto la propria responsabilità,  di non aver affidato a società o enti esterni –nel luglio 2006– lo svolgimento della contestata attività di marketing telefonico. Va dichiarato, pertanto, non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste dell´interessato.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso e posto a carico della resistente, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato, è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Genertel S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli