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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1378367]

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[doc. web n. 1378367]

Provvedimento del 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fortunato Esposito nei confronti di Sky Italia s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del  Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata nei confronti di Sky Italia s.r.l., ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata (contenente un´offerta di abbonamento trimestrale ai servizi offerti dalla società), aveva chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e della loro origine, nonché di conoscere le finalità e la logica del trattamento effettuato. Il ricorrente ha inoltre chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e si è opposto al trattamento dei dati personali a fini commerciali e pubblicitari, sollecitandone la cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice l´interessato ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 settembre 2006 ai sensi dell´art. 149 del Codice, Sky Italia s.r.l., con nota datata 2 ottobre 2006, nel comunicare al ricorrente i dati personali richiesti e gli estremi identificativi del titolare del trattamento, ha sostenuto:

  • che i dati sono stati acquisiti "da un nostro database nel quale abbiamo riversato le informazioni estratte dagli elenchi telefonici pubblici" precedentemente all´entrata in vigore della nuova disciplina relativa agli elenchi medesimi;
  • che gli invii di materiale pubblicitario contenevano "un´idonea informativa" ai sensi dell´art. 13 del Codice, compreso il riferimento al diritto di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario;
  • di prendere comunque atto dell´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati a fini promozionali manifestata dal ricorrente.

Con nota datata 19 ottobre 2006 il ricorrente ha allegato copia di un´altra comunicazione a contenuto pubblicitario inviatagli da Sky Italia s.r.l. nel mese di settembre (successivamente alla proposizione del ricorso presso questa Autorità) precisando altresì di aver chiesto nell´anno 2005 a Seat Pagine gialle S.p.A. di non figurare negli elenchi telefonici pubblici.

Attesa la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alle richieste del ricorrente, questa Autorità, con nota del 30 ottobre 2006, ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice.

Con nota del 16 novembre 2006 Sky Italia s.r.l. ha ribadito di aver preso atto della volontà del ricorrente di non voler ricevere ulteriori comunicazioni pubblicitarie, sostenendo che l´invio avvenuto nel mese di settembre non poteva essere evitato in quanto si trattava di depliant già in distribuzione al momento in cui la società titolare ha preso atto dell´opposizione dell´interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato a fini di invio di comunicazioni pubblicitarie.

Il titolare del trattamento, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, volte a conoscere i dati che lo riguardano e la loro origine, nonché le finalità e la logica del trattamento effettuato. La resistente ha poi confermato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver preso atto dell´opposizione dell´interessato all´utilizzo dei dati che lo riguardano a fini di informazione promozionale e commerciale. Va dichiarato, pertanto, non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine ai predetti profili.

La società non ha invece riscontrato la richiesta dell´interessato volta a conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dell´art. 29 del Codice. Il ricorso va accolto in relazione a tale istanza e va quindi ordinato alla società resistente di comunicare all´interessato tale informazione entro il 31 gennaio 2007, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso e posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 400, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dell´art. 29 del Codice e ordina alla resistente di comunicare al ricorrente tale informazione entro il 31 gennaio 2007;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 400 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli