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Provvedimento del 14 dicembre 2006 [1378646]

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[doc. web n. 1378646]

Provvedimento del 14 dicembre 2006


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 27 luglio 2006, presentato da XY nei confronti della Fondazione Villaggio dei ragazzi "don Salvatore d´Angelo" di cui è stato collaboratore, con il quale il ricorrente, richiamando una precedente istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile, se designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali che lo riguardano; ciò, in quanto copia dell´istanza relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione, inoltrata alla Fondazione nell´agosto 2004, sarebbe stata inviata in forma anonima alla redazione del quotidiano "Corriere di Caserta"; rilevato che con il ricorso il ricorrente (oltre ad alcune richieste non riconducibili ai diritti tutelati dal predetto art. 7 del Codice) ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 22 settembre 2006, con la quale il presidente della Fondazione ha sostenuto di aver già comunicato all´interessato con nota del 1° giugno 2006 quanto "l´indegno costume di ricorrere a lettere anonime non rientrava (…) nella storia della Fondazione che, pertanto, doveva ritenersi completamente estranea (..)" all´accaduto e di aver quindi ritenuto "inutile" rispondere alla successiva istanza del ricorrente del 30 giugno 2006;

VISTO che nella predetta nota del 22 settembre la resistente, oltre a fornire una serie di indicazioni sulla conservazione dei dati personali del ricorrente, ha indicato gli estremi identificativi del titolare del trattamento, ivi compresa la specifica indicazione del suo legale rappresentante, ribadendo la propria estraneità all´asserita comunicazione illecita dei dati;

VISTE le note datate 3 ottobre 2006 e 22 novembre 2006 con le quali il ricorrente ha ritenuto parziale il riscontro ottenuto ed ha, tra l´altro, ribadito la propria richiesta di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati che lo riguardano;

VISTA la nota datata 31 ottobre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 11 novembre 2006 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito di non aver "mai consegnato o affidato a soggetti esterni alla stessa la domanda di conciliazione (…)", rilevando che il documento contenente i dati personali in questione era pervenuto nella fase del "subentro, nella gestione e amministrazione della Fondazione, (…) della congregazione" attualmente responsabile della stessa, a seguito della scomparsa del suo fondatore, don Salvatore d´Angelo;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente ed avendo la stessa dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non aver mai comunicato ad alcun soggetto i dati personali del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Fondazione Villaggio dei ragazzi "don Salvatore d´Angelo" nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Fondazione Villaggio dei ragazzi "don Salvatore d´Angelo", la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 14 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli