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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1381016]

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[doc. web n. 1381016]

Provvedimento del 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 13 luglio 2006 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale Paolo Melideo, dipendente di tale società e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della Cassa medesima (di cui uno per il riconoscimento di una qualifica superiore), avendo ricevuto copia del giudizio professionale sintetico per il 2005, ma non "la scheda di valutazione aziendale", ha chiesto che gli fossero comunicate tutte le informazioni personali che lo riguardano contenute nella "proposta di valutazione aziendale per l´anno 2005 (…)", nonché tutte quelle relative al "conseguente giudizio professionale complessivo aziendale (per il 2005)";

VISTO il ricorso presentato al Garante l´11 settembre 2006 da Paolo Melideo nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato, non avendo ricevuto idoneo riscontro alla predetta istanza, ha ribadito la propria richiesta chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 7 novembre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta il 13 ottobre 2006 con la quale la resistente, nel richiamare la situazione contenziosa che vede il ricorrente e il medesimo istituto di credito coinvolti da diverso tempo in alcuni procedimenti giudiziari incardinati dinanzi al Tribunale di Chieti (in particolare, in quello avviato per il riconoscimento della qualifica superiore), ha dichiarato di non poter dar corso alle richieste del ricorrente tenuto conto del disposto dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice. Ciò alla luce anche del medesimo art. 8, comma 4, del Codice per il quale qualunque richiesta volta ad ottenere l´integrazione e la rettificazione dei dati personali di tipo valutativo non sarebbe, a suo avviso, ammissibile;

VISTE le memorie pervenute il 16 ottobre e il 18 novembre 2006 con le quali il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accedere ai dati personali relativi alla valutazione professionale per l´anno 2005; 

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice -come rilevato dal Garante anche in precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti- consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali formulata dal ricorrente va esaminata anche in rapporto all´invocato art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice per il periodo durante il quale può derivarne pregiudizio al titolare del trattamento per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

RITENUTO dalla documentazione prodotta in atti che la semplice pendenza di una situazione contenziosa fra le parti non giustifica, di per sé sola, nel caso di specie, il diniego dell´accesso a tutti i dati personali relativi alla valutazione professionale del ricorrente per l´anno 2005, non risultando provato il pregiudizio che la loro conoscenza arrecherebbe al diritto di difesa della resistente nei giudizi in corso relativi all´attività precedentemente svolta dal ricorrente medesimo (ciò, in considerazione del fatto che il giudizio per il riconoscimento di una qualifica superiore è stato incardinato sin dal 1999);

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di ordinare al titolare del trattamento di comunicare all´interessato entro il 12 febbraio 2007 (secondo le modalità di cui al citato art. 10 e dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento) i dati personali che lo riguardano, relativi alle note di qualifica per l´anno 2005, di cui è stato fornito all´interessato il solo giudizio sintetico finale;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. di comunicare all´interessato entro il 12 febbraio 2007 (secondo le modalità di cui al citato art. 10) i dati personali che lo riguardano relativi alle note di qualifica per l´anno 2005, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli