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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1381675]

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[doc. web n. 1381675]

Provvedimento del 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 1° marzo 2006 con la quale XY ha chiesto al Comune di Santa Maria del Cedro di conoscere l´origine dei dati che la riguardano relativi ad un avviso di accertamento concernente la corresponsione dell´imposta comunale sugli immobili emesso dal comune identificando il soggetto passivo dell´imposizione tributaria negli eredi dell´interessata e, più precisamente, nella persona della sig.a KY (sorella della stessa);

VISTO il ricorso presentato al Garante il 27 luglio 2006, con il quale XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elvira Vetere e Angela Ruggiero presso il cui studio ha eletto domicilio, nel dichiararsi "per fortuna vivente", ha ribadito la propria richiesta di conoscere l´origine dei dati in questione, sostenendo che "avvisata dalla sorella KY dell´accaduto (…) aveva comunicato al responsabile del servizio i.c.i. del predetto comune che i dati identificativi contenuti nell´avviso predetto erano errati, producendo altresì copia del versamento i.c.i. relativo all´anno 2000";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 31 ottobre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 28 settembre 2006, con la quale il comune resistente ha comunicato alla ricorrente l´origine dei dati che la riguardano, sostenendo che "l´indicazione di XY quale deceduta è dovuta ad un mero errore materiale in cui è incorso l´ufficio nell´interrogazione della banca dati Siatel (…)" (banca dati fornita dal Ministero dell´economia e delle finanze), dove la ricorrente veniva indicata quale "avente causa di una successione" e che "per mero errore si è scambiata tale dicitura per dante causa";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 5 ottobre 2006, nel quale la ricorrente, riportandosi al contenuto di una memoria depositata contestualmente, ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto dal comune "in relazione all´origine dei dati, con particolare riferimento alla designazione dell´erede KY (…)";

VISTA la nota inviata via fax il 26 ottobre 2006 con la quale il titolare del trattamento, nel ribadire l´errore materiale verificatosi in sede di consultazione degli archivi informatici, ha sostenuto, in riferimento alle comunicazioni pervenute alla sorella della ricorrente, che "poiché gli eredi sono obbligati in solido, se n´è preso uno a caso tra gli altri", ribadendo comunque l´avvenuta correzione dei dati inesatti;

RITENUTO, in ragione del sufficiente riscontro fornito dal titolare del trattamento, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, alla richiesta di conoscere l´origine dei dati della ricorrente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del Comune di Santa Maria del Cedro nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Comune di Santa Maria del Cedro, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 20 dicembre 2006
       
IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1381675
Data
20/12/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso