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Provvedimento del 21 dicembre 2006 [1382108]

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[doc. web n. 1382108]

Provvedimento del 21 dicembre 2006


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 21 settembre 2006, presentato nei confronti dell´Azienda unità sanitaria locale n. 1 di KZ, con il quale XY (dipendente della predetta azienda) ha ribadito la propria richiesta volta ad accedere ai dati personali che la riguardano relativi ad una richiesta di trasferimento (già concesso a seguito di difficoltà e problemi di salute conseguenti ad un grave incidente di cui la stessa era rimasta vittima nel 1997, ma poi revocato dall´azienda) dal settore della Medicina dello sport al Poliambulatorio di WK, richiesta dalla stessa "compilata e firmata" ed inoltrata alle competenti funzioni aziendali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 13 novembre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute il 15 ottobre 2006, il 2 novembre 2006 ed il 1° dicembre 2006, con le quali la ricorrente, nel lamentare una situazione di "mobbing" di cui sarebbe vittima presso l´azienda sanitaria resistente, ha ribadito più volte la propria richiesta di accesso ai dati contenuti nella domanda di trasferimento in questione;

VISTA la nota datata 12 ottobre 2006, con la quale l´azienda resistente ha dichiarato che, in ordine alla domanda di trasferimento della ricorrente, "dagli accertamenti effettuati presso il servizio personale e il distretto sanitario di KZ non risulta che tale atto sia mai pervenuto"; rilevato che, con nota datata 13 dicembre 2006, all´esito di un´ulteriore verifica negli archivi, il titolare del trattamento ha confermato l´inesistenza delle informazioni richieste dalla ricorrente;

RILEVATO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´azienda resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere le informazioni richieste;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti   

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli