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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Alto Molise - 13 febbraio 2007 [1385746]

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[doc. web n. 1385746]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Alto Molise - 13 febbraio 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 11 del 13 febbraio 2007

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 12 maggio 2005 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale n. 1 "Alto Molise" (di seguito "Asl"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Agnone (IS), via Marconi n. 22, per la violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 12 maggio 2005 dai quali è risultato che l´Asl effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b), del Codice con finalità di "diagnosi, cura e prevenzione nel campo sanitario" mediante l´utilizzo di banche dati elettroniche e cartacee; considerato altresì, come dichiarato dall´Asl, che la stessa ha iniziato i sopra indicati trattamenti in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 e che ha presentato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice solo in data 21 marzo 2005 e, quindi, oltre il termine previsto dall´art. 181, comma 1, lett. c) del Codice (30 aprile 2004);

VISTO il verbale n. 95 del 12 maggio 2005 con cui si è contestata all´Asl la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO delle argomentazioni sostenute dal Commissario straordinario dell´Asl nello scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con le quali lo stesso ha osservato che:

  • l´Asl "con 255 dipendenti, oltre ad essere la più piccola d´Italia, dispone di un apparato gestionale-amministrativo molto ridotto, tale da non potersi consentire un settore dedicato agli adempimenti connessi all´applicazione del Codice";
  • la complessità della struttura del Codice che ha previsto in tre distinti articoli il precetto (art. 38), il termine transitorio di scadenza dell´adempimento (art. 181) e la sanzione (art. 163), avrebbe comportato "difficoltà non solo interpretative, ma anche di mero reperimento sul piano sistematico", tali da rendere "decisamente affievolito il principio dell´error iuris non excusat";
  • la struttura e la tecnica di redazione delle norme riguardanti l´obbligo di notificazione renderebbero le stesse di difficile interpretazione e non si sarebbero riscontrati "interventi informativi" da parte dell´Autorità;

PRESO ATTO altresì che l´Asl ha richiesto l´archiviazione della contestazione della Guardia di finanza e, in via subordinata, l´applicazione della sanzione nella misura minima edittale;

RITENUTO che le argomentazioni sopra richiamate non risultano idonee in relazione agli addebiti contestati in quanto:

  • sotto il profilo gestionale-amministrativo, l´Asl gode di autonomia organizzativa e la scelta di non destinare tempestivamente specifiche risorse alla trattazione della materia della protezione dei dati personali non può esonerare dagli obblighi imposti dal Codice, il quale, in sede di prima applicazione ed al fine di consentire a tutti i titolari del trattamento di adottare le soluzioni organizzative più opportune, ha anche previsto termini transitori per adempiere alla notificazione;
  • le medesime deduzioni riferite alle asserite difficoltà di individuazione e di interpretazione del complesso delle disposizioni in tema di notificazione, per le quali si è invocata la condizione soggettiva dell´ignoranza scusabile, non risultano idonee ad escludere la responsabilità amministrativa ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981, considerata anche la circostanza che agevoli verifiche potevano essere utilmente esperite anche attraverso la semplice consultazione dell´apposita sezione del sito istituzionale dell´Autorità (www.garanteprivacy.it ) che, anche prima dell´entrata in vigore del Codice, è stata attivata per fornire specifici chiarimenti ai titolari in materia di notificazione;

RITENUTA, pertanto, sussistente la responsabilità dell´Asl in ordine alla violazione contestata;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione, per estratto e per una sola volta, su due sole testate giornalistiche, una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel giornale "La Repubblica" e l´altra, a livello locale, nel giornale "Il Sannio";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

all´Azienda sanitaria locale n. 1 "Alto Molise", in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Agnone (IS), via Marconi n. 22, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulle testate giornalistiche una "La Repubblica" e "Il Sannio";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Isernia", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

L SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1385746
Data
13/02/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca